Cassazione Penale, Sentenza n. 22829/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su più motivi: (i) violazione di legge e vizi processuali per mancanza di valida querela a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 31/2024 che ha reso procedibile a querela il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede; la difesa lamentava che la Corte d'appello aveva deciso prima della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione pendente e non aveva valutato la mancata querela dell'ENEL; (ii) vizio della motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p. per insufficienza e contraddittorietà del compendio probatorio, con versioni contrastanti di testi; (iii) errata applicazione delle novità legislative (art. 635 comma secondo con elementi specializzanti introdotti dalle riforme) e mancanza di prova degli elementi aggravanti/specializzanti; (iv) violazione in relazione all'art. 131-bis c.p. e omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale risultava improcedibile per mancanza di querela. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha constatato che la Corte d'appello aveva pronunciato nonostante la questione di procedibilità fosse rimessa alla Corte costituzionale e aveva motivato in modo confuso attribuendo un'aggravante/non contestata (destinazione a pubblico servizio/utilità) non formalmente inserita nel capo di imputazione; in presenza della nuova disciplina (d.lgs. n. 31/2024, entrata in vigore il 04/04/2024) e delle disposizioni transitorie (art. 9), e dovendo decorrere i termini dalla data di entrata in vigore, non era stata depositata la querela nei termini applicabili, con conseguente improcedibilità dell'azione e annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
Riguarda il delitto di danneggiamento; la riforma operata dal d.lgs. n. 31/2024 ha inciso sul regime di procedibilità per i casi di cose esposte alla pubblica fede introducendo la procedibilità a querela per la fattispecie indicata
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
art. 1, comma 1, lettera b; art. 9, comma 1
Ha modificato il regime di procedibilità per alcune ipotesi di danneggiamento (introduzione della procedibilità a querela per cose esposte alla pubblica fede) e ha previsto norme transitorie (art. 9) stabilendo che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore, i termini per la querela decorrono dall'entrata in vigore del decreto
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina i contenuti della motivazione della sentenza; la difesa aveva censurato la Corte d'appello per motivazione carente, contraddittoria o insufficiente rispetto al compendio probatorio
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; il ricorrente ha lamentato violazione per omessa valutazione della concessione, motivo però assorbito dalla declaratoria di improcedibilità
D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85
Richiamato dalle disposizioni transitorie per il computo dei termini in relazione alla nuova disciplina di procedibilità, come specificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 31/2024
d.lgs. n. 7 del 2016 (art. 2, comma 1, lett. i) e legge n. 22 del 2022 (art. 5)
Richiamati dal ricorrente in relazione alla definizione degli elementi specializzanti della fattispecie di danneggiamento; la censura verteva sulla presunta errata interpretazione/applicazione delle modifiche normative che qualificano la fattispecie
Massime di principio
- Se una riforma legislativa modifica il regime di procedibilità di un reato (es. da d'ufficio a a querela), occorre verificare l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie: in assenza di querela nei termini stabiliti, l'azione penale può essere improcedibile e la sentenza annullata senza rinvio
- Quando è pendente una questione costituzionale sulla procedibilità di un reato, i giudici di merito dovrebbero, se opportuno, differire la decisione o motivare adeguatamente il perché non ritengano rilevante l'esito della questione; decidere prima della pronuncia senza valutare gli effetti della futura decisione può determinare vizio di motivazione
- Non è ammissibile fondare una condanna su circostanze aggravanti o qualificanti che non siano state formalmente contestate nel capo di imputazione: gli elementi essenziali e specializzanti devono essere chiaramente indicati e provati
- In presenza di versioni contraddittorie di testi e di un compendio probatorio scarno o conflittuale, il giudice deve motivare specificamente la scelta di credibilità; carenze probatorie rilevanti possono costituire motivo idoneo a incidere sulla decisione, ove non assorbite da questioni processuali sopravvenute
- Le disposizioni transitorie che fanno decorrere termini dalla data di entrata in vigore del nuovo testo legislativo possono concedere finestra temporale per l'esercizio di diritti processuali (es. proposizione della querela): occorre sempre calcolare e rispettare tali termini per evitare l'improcedibilità
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