Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 390/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento, del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni e per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla liquidazione del quantum debeatur dovuto, nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, per la mancata attivazione della previdenza integrativa, così come prevista dall’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 e dal D.Lgs. n. 195/1995;

Giustizia amministrativa202100253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dipendenti ed ex dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, hanno chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attivazione della previdenza integrativa prevista dall’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 e dalla disciplina richiamata in materia di previdenza complementare. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, sostenendo che l’omessa attivazione della previdenza complementare, dopo l’introduzione del sistema contributivo, avesse cagionato loro un danno patrimoniale risarcibile ai sensi degli artt. 1218, 1294 e 2055 c.c. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse ad agire dei singoli dipendenti, nonché l’infondatezza della domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. L’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 rimette l’istituzione delle forme pensionistiche complementari alle procedure di negoziazione e concertazione previste dal d.lgs. n. 195/1995. La materia, pertanto, non attribuisce ai singoli dipendenti una posizione direttamente tutelabile né un diritto a pretendere autonomamente l’avvio o la conclusione delle procedure negoziali. I lavoratori sono titolari soltanto di un interesse indiretto e riflesso, in quanto potenziali destinatari delle misure che potrebbero essere adottate all’esito della concertazione; la legittimazione spetta invece agli organismi rappresentativi collettivi competenti. Il giudice ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui le amministrazioni non hanno un autonomo obbligo unilaterale di provvedere, non potendo disciplinare da sole la materia, e non sono previsti termini per l’attuazione della previdenza complementare. Ne consegue anche l’infondatezza della domanda risarcitoria, poiché non è configurabile un ritardo dell’amministrazione rispetto a un obbligo direttamente azionabile dai singoli. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 20, l. 448/1998

    le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ... nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari

    La disposizione rimette alla negoziazione e alla concertazione sindacale l’istituzione delle forme pensionistiche complementari, senza attribuire ai singoli dipendenti un interesse direttamente tutelabile all’avvio o alla conclusione delle procedure.

  • d.lgs. 195/1995

    Disciplina le procedure di negoziazione e concertazione alle quali l’art. 26, comma 20, della legge n. 448/1998 affida la definizione della previdenza complementare per il personale interessato.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 252/2005

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della pretesa di attuazione della previdenza complementare, ma non viene ritenuto idoneo a fondare una posizione direttamente azionabile dai singoli dipendenti.

  • art. 81 c.p.c.

    Il giudice rileva che i ricorrenti non sono legittimati a far valere in nome proprio un diritto altrui, non essendo prevista una specifica sostituzione processuale.

Massime di principio

  • Quando una disposizione rimette l’istituzione o la disciplina della previdenza complementare dei dipendenti pubblici a procedure di negoziazione e concertazione sindacale, i singoli dipendenti non sono titolari di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile all’avvio o alla conclusione di tali procedure.
  • I dipendenti pubblici potenziali destinatari di una futura disciplina negoziale della previdenza complementare dispongono soltanto di un interesse indiretto e riflesso; la legittimazione a tutelare l’interesse all’attivazione della procedura spetta agli organismi rappresentativi collettivi cui la legge attribuisce la partecipazione alla negoziazione o concertazione.
  • In assenza di un obbligo autonomo e unilaterale dell’amministrazione, nonché di un termine normativamente previsto per l’attuazione della previdenza complementare, non è configurabile un ritardo amministrativo direttamente imputabile azionabile dai singoli dipendenti.
  • La domanda risarcitoria proposta dai singoli dipendenti per la mancata attivazione della previdenza complementare è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire e, comunque, non può fondarsi sull’inadempimento di un obbligo amministrativo autonomo non previsto dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.