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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-313/21

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022. — Consiglio dell'Unione europea contro FI, Commissione europea e Parlamento europeo e Commissione europea contro FI, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte – Funzione pubblica – Pensione – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 20 dell’allegato VIII – Concessione di una pensione di reversibilità – Coniuge superstite di un ex funzionario titolare di un’indennità di invalidità – Matrimonio contratto dopo l’ammissione di tale funzionario al beneficio dell’indennità di invalidità – Condizione di durata minima del matrimonio di cinque anni alla data del decesso del funzionario – Articolo 19 dell’allegato VIII – Matrimonio contratto prima dell’ammissione del funzionario al beneficio dell’indennità di invalidità – Assenza della condizione di durata minima del matrimonio – Eccezione di illegittimità dell’articolo 20 dell’allegato VIII – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 20 – Principio della parità di trattamento – Articolo 21, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Insussistenza di una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore dell’Unione europea. — Cause riunite C-313/21 P e C-314/21 P

Giurisprudenza europea62021CO0313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, decidendo con ordinanza motivata, annulla la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di FI e, statuendo definitivamente, respinge il ricorso di primo grado. Conferma che la condizione di durata minima di cinque anni del matrimonio prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto per le pensioni di reversibilità del coniuge superstite di un ex funzionario titolare di indennità di invalidità è compatibile con la Carta e con lo Statuto. La differenza rispetto all’articolo 19 è giustificata dall’obiettivo di prevenire abusi e frodi, senza oltrepassare i limiti del potere discrezionale del legislatore dell’Unione.

Pensione di reversibilità del coniuge superstite di un ex funzionario titolare di indennità di invalidità: legittimità della condizione di durata minima di cinque anni del matrimonio prevista dall’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto.

La questione giuridica

Se l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto, che subordina la pensione di reversibilità al coniuge superstite di un ex funzionario titolare di indennità di invalidità a una durata minima del matrimonio di cinque anni quando il matrimonio è contratto dopo l’ammissione al beneficio dell’indennità, violi il principio di parità di trattamento e di non discriminazione; se la Corte d’appello/Tribunale abbia correttamente valutato comparabilità, proporzionalità e portata del controllo giurisdizionale; e se la norma possa essere letta estensivamente fino a comprendere i conviventi more uxorio.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto è valido: la condizione di durata minima quinquennale del matrimonio per il coniuge superstite di un ex funzionario titolare di indennità di invalidità non introduce una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo legittimo di prevenire abusi e frodi. Le situazioni disciplinate dagli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII sono comparabili quanto alla natura del vincolo coniugale e, pur essendovi una differenza di trattamento, essa è giustificata e proporzionata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta; non vi è neppure discriminazione fondata sull’età, sullo stato di convivenza o sull’handicap, né può imporsi un’interpretazione estensiva che equipari i conviventi more uxorio ai coniugi ai fini della pensione di reversibilità.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 35 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 47 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 52 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 19 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea

Pensione di reversibilità del coniuge superstite di un ex funzionario titolare di indennità di invalidità

La pronuncia riguarda due impugnazioni del Consiglio e della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato il diniego della pensione di reversibilità a FI. La controversia verte sull’articolo 20 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari, che richiede che il matrimonio, se contratto dopo l’ammissione del funzionario all’indennità di invalidità, sia durato almeno cinque anni alla data del decesso.

Fatti e procedimento principale

FI aveva convissuto more uxorio con una funzionaria dell’Unione, collocata a riposo per invalidità e titolare di indennità di invalidità. I due si erano sposati nel 2014 e la funzionaria era deceduta nel 2019, quindi prima del compimento dei cinque anni di matrimonio. La Commissione, tramite il PMO, aveva respinto la domanda di pensione di reversibilità perché non era soddisfatta la condizione temporale dell’articolo 20 dell’allegato VIII; il reclamo amministrativo era stato respinto.

Sentenza del Tribunale

Il Tribunale aveva ritenuto comparabili le situazioni disciplinate dagli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII: in entrambi i casi il diritto alla pensione di reversibilità dipenderebbe essenzialmente dal vincolo coniugale con l’ex funzionario deceduto. Secondo il Tribunale, la condizione quinquennale prevista dall’articolo 20, assente nell’articolo 19, costituiva una differenza di trattamento non giustificata e violava il principio di parità di trattamento sancito dall’articolo 20 della Carta.

Questioni esaminate dalla Corte in impugnazione

Le istituzioni ricorrenti sostenevano, in sostanza, che:

  • le situazioni di cui agli articoli 19 e 20 non sono comparabili, perché differiscono per la posizione del funzionario al momento del matrimonio;
  • il Tribunale avrebbe ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale sostituendo la propria valutazione a quella del legislatore;
  • la condizione di durata minima è giustificata dalla prevenzione di abusi e frodi.

Giudizio della Corte sulla comparabilità

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul principio di uguaglianza di cui all’articolo 20 della Carta: occorre valutare la comparabilità alla luce dell’oggetto e dello scopo della norma. Nel caso di specie, gli articoli 19 e 20 dell’allegato VIII perseguono lo stesso obiettivo, cioè riconoscere al coniuge superstite un reddito sostitutivo tramite la pensione di reversibilità; l’elemento centrale è la natura giuridica del vincolo con il defunto, mentre la data del matrimonio e la circostanza che il funzionario fosse ancora in servizio o già invalido non incidono in modo decisivo sulla comparabilità.

La Corte sottolinea che il rischio di frode e la finalità della condizione di durata minima non rilevano nella fase della comparabilità, ma nella fase della giustificazione e della proporzionalità. Ne deriva che il Tribunale non aveva errato nel considerare comparabili le due situazioni.

Portata del controllo giurisdizionale e proporzionalità

La Corte censura invece il Tribunale per aver applicato un test di proporzionalità troppo intenso, chiedendosi se la scelta del legislatore fosse "irragionevole". In presenza di norme statutarie e di un ampio margine discrezionale del legislatore dell’Unione, il controllo deve limitarsi a verificare se la differenziazione sia arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito.

Applicando tale criterio, la Corte afferma che la condizione di cinque anni non è né arbitraria né manifestamente inadeguata: è idonea a prevenire matrimoni di comodo e patti successori fraudolenti, specie quando il matrimonio è contratto dopo l’ammissione all’indennità di invalidità e in un contesto in cui possono essere presenti vulnerabilità e incentivi economici. Al contrario, nell’ipotesi dell’articolo 19 il rischio di abuso è ritenuto trascurabile, poiché la sopravvenienza dell’invalidità è generalmente imprevedibile per una coppia già sposata.

Esclusione di discriminazioni dedotte da FI

La Corte respinge anche gli altri profili dedotti da FI:

  • età: la differenza non dipende dall’età, poiché l’ammissione all’indennità di invalidità può intervenire a qualsiasi età;
  • convivenza more uxorio: i conviventi di fatto non sono paragonabili ai coniugi ai fini della pensione di reversibilità, né può desumersi un’equiparazione generalizzata da specifiche scelte legislative in altri settori dello Statuto;
  • handicap: il diniego non è fondato sull’handicap della moglie, ma sulla mancata integrazione della condizione statutaria di durata del matrimonio; non sussiste una discriminazione "per associazione" rilevante ai fini del caso.

Decisione finale

La Corte accoglie le impugnazioni del Consiglio e della Commissione, annulla la sentenza del Tribunale e respinge definitivamente il ricorso di FI. FI è condannato alle spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione in primo grado e in impugnazione; il Parlamento sopporta le proprie spese in primo grado.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeapensioni di reversibilitàparità di trattamento e non discriminazioneinvalidità del funzionariodiritto statutario dei dipendenti europei

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