Cassazione Penale, Sentenza n. 9439/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per presunto errore di fatto nella determinazione della pena: il ricorrente contestava il computo degli aumenti per i reati in continuazione (afferma che la somma dei reati satelliti doveva portare a 6 anni e 10 mesi e non a 7 anni e 10 mesi) e sosteneva che, con la riduzione per il rito abbreviato, la pena complessiva sarebbe stata inferiore a 5 anni incidendo sull'applicazione dell'ergastolo (art. 72 c.p.). In memoria il difensore ha anche prospettato la necessità di applicare la disciplina allora vigente dell'art. 442 c.p.p. e la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni 30 in caso di rito abbreviato.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso straordinario ritenendo che non sussista un errore di fatto "decisivo" ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: anche assumendo la corretta somma proposta dalla difesa (anni 6 e mesi 10), la pena complessiva in continuazione rimaneva superiore a 5 anni e quindi non avrebbe mutato l'esito circa l'applicazione dell'ergastolo dopo la riduzione per il rito abbreviato. Pertanto il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario per errore di fatto richiede che l'errore sia un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti tale da aver influito decisivamente sulla decisione; l'errore deve quindi aver potuto determinare un esito diverso del giudizio.
art. 72 cod. pen. (secondo comma)
Quando il reato più grave è punito con l'ergastolo, la determinazione della pena per i reati in continuazione segue l'art. 72: se la somma delle pene per i reati in continuazione supera 5 anni, la pena base è l'ergastolo (con eventuale isolamento diurno). Tale soglia è decisiva per l'applicazione dell'ergastolo anche dopo i calcoli degli incrementi.
art. 442, comma 3, cod. proc. pen. (disciplina all'epoca vigente)
All'epoca dei fatti la riduzione per il rito abbreviato prevedeva regole di sostituzione della pena che potevano incidere sull'ergastolo (es. sostituzione dell'ergastolo con 30 anni), ma tali meccanismi si applicano solo dopo la concreta determinazione della pena: se la pena determinata in continuazione è comunque superiore a 5 anni, l'ergastolo rimane il risultato sostanziale rispetto alla riduzione contestata.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile)
La giurisprudenza ha chiarito che l'errore di fatto impugnabile ai sensi dell'art. 625-bis deve essere un errore percettivo che abbia effettiva incidenza sulla decisione; non ogni imprecisione numerica o di calcolo è idonea a fondare il rimedio se non risulta decisiva.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto richiede una svista o equivoco nella percezione degli atti che abbia influito in modo decisivo sulla decisione: errori non decisivi o mere divergenze di calcolo non sono sufficienti.
- Nella determinazione della pena quando il reato più grave comporta l'ergastolo, la soglia dei 5 anni per i reati in continuazione è cruciale: se la pena complessiva dei reati satelliti supera 5 anni, l'ergastolo rimane la pena di riferimento anche dopo eventuali riduzioni per rito abbreviato.
- La riduzione di pena prevista per il rito abbreviato deve essere applicata solo dopo la determinazione concreta della pena; verificare sempre se una correzione del calcolo avrebbe effettivamente modificato il superamento della soglia di 5 anni.
- In sede di impugnazione straordinaria è fondamentale dimostrare non solo l'errore materiale o di calcolo ma la sua incidenza sull'esito finale; documentazione e calcoli chiari che mostrino l'effetto determinante dell'errore sono essenziali.
- Controllare la normativa temporale applicabile (ad es. la disciplina dell'art. 442 c.p.p. vigente al momento del fatto) perché le conseguenze della scelta del rito possono variare a seconda della disciplina applicabile all'epoca.
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