Sentenza del 19/06/2015 n. 12767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata alla società per maggiori somme dovute a titolo di IVA, IRPEG e IRAP relative agli anni 1998 e 1999, oltre alle sanzioni. La società contestava, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo e notificare la cartella, sostenendo che il termine previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 dovesse riferirsi anche alla notificazione della cartella. Nel ricorso incidentale deduceva inoltre la nullità del giudizio d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione. L'Agenzia delle Entrate contestava invece l'annullamento delle sanzioni, sostenendo che la richiesta di applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa fosse stata proposta per la prima volta in appello e fosse quindi una domanda nuova vietata dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società, ritenendo inammissibile per difetto di autosufficienza la censura sulla mancata integrazione del contraddittorio e infondata la contestazione relativa alla decadenza. I ruoli erano stati resi esecutivi entro il termine allora vigente e la cartella era stata notificata entro il termine transitorio quinquennale previsto dal D.L. n. 106 del 2005, applicabile anche alle situazioni anteriori non ancora definite con sentenza passata in giudicato. La Corte ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia: la richiesta di esenzione dalle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa, formulata per la prima volta in appello, costituiva domanda nuova e non poteva essere rilevata d'ufficio. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della società contro l'atto sanzionatorio. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
termine di decadenza per la formazione dei ruoli
Il termine riguardava la tempestiva formazione o esecutività del ruolo e non coincideva con il termine di notificazione della cartella al contribuente
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Il termine per l'esecuzione dei controlli automatizzati è stato qualificato come ordinatorio dalla norma interpretativa, senza pregiudicare i termini decadenziali applicabili alla riscossione
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
termine per la notifica degli avvisi di accertamento
Prima della disciplina transitoria del 2005, è stato utilizzato come termine massimo per la notificazione delle cartelle derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni
L. n. 449 del 1997, art. 28
norma di interpretazione autentica
Ha qualificato come ordinatorio il termine previsto per l'esecuzione dei controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005
per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
La disciplina transitoria ha colmato la lacuna normativa conseguente alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è stata applicata retroattivamente ai rapporti non ancora definiti con giudicato
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
divieto di domande nuove in appello
La richiesta di applicazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa, se non proposta in primo grado, è una domanda nuova e deve essere dichiarata inammissibile
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
esimente dell'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
L'esimente opera sul piano della non punibilità della condotta e deve essere specificamente allegata e dimostrata dal contribuente; non è assimilabile alla contestazione formale della motivazione dell'atto sanzionatorio e non è rilevabile d'ufficio
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado
La disposizione non elimina la distinzione tra cause inscindibili e scindibili: il concessionario della riscossione non deve necessariamente partecipare all'appello quando la controversia riguarda esclusivamente l'esistenza o la misura del rapporto tributario
Codice di procedura civile, artt. 331 e 366, comma 1, n. 3
integrazione del contraddittorio e principio di autosufficienza del ricorso
Chi denuncia un vizio processuale deve indicare con precisione gli elementi degli atti processuali necessari a dimostrare la violazione; la mera partecipazione del concessionario al primo grado non è sufficiente
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario occorre distinguere il termine per la formazione o esecutività del ruolo dal termine per la notificazione della cartella: la tempestività dell'uno non implica automaticamente quella dell'altra
- Quando una norma sui termini di riscossione è stata dichiarata incostituzionale o presenta una lacuna, una successiva disciplina transitoria può stabilire nuovi termini applicabili anche ai rapporti anteriori non ancora definiti con giudicato
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa deve essere richiesta espressamente e tempestivamente già nel ricorso introduttivo; non può essere introdotta per la prima volta in appello né essere riconosciuta d'ufficio
- La contestazione della motivazione o dei requisiti formali dell'atto sanzionatorio è distinta dalla richiesta di non punibilità per obiettiva incertezza: le due difese devono essere formulate separatamente
- Il concessionario della riscossione è normalmente legittimato passivo solo per i vizi propri della cartella o della notificazione, mentre le contestazioni sulla formazione del ruolo e sulla pretesa tributaria vanno rivolte all'ente impositore
- La mera presenza del concessionario nel giudizio di primo grado non rende automaticamente inscindibile la causa in appello; il ricorrente deve indicare quali specifici vizi riguardino la sfera di competenza del concessionario
- In Cassazione, la denuncia di un error in procedendo richiede un ricorso autosufficiente, con indicazione precisa degli atti, delle deduzioni e delle circostanze che consentano alla Corte di verificare immediatamente la violazione
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