Sentenza n. 4724/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento a. della nota prot. 39233 del 26/09/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 12360 del 24/05/2021 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno acquisito in Spagna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo all'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna, deducendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili e chiedendo anche tutela cautelare. L'istanza cautelare era stata accolta con ordinanza del 6 marzo 2025. Prima dell'udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo concluso positivamente la partecipazione ai percorsi INDIRE.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la ricorrente, dopo l'introduzione del giudizio e l'accoglimento della domanda cautelare, ha conseguito una definizione positiva della propria posizione mediante la partecipazione ai percorsi INDIRE. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure di violazione di legge ed eccesso di potere. Le spese sono state compensate in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità quando viene meno l'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, sopravviene una situazione che elimina l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione.
- La sopravvenuta acquisizione, per altra via, del risultato sostanziale perseguito mediante l'impugnazione del provvedimento amministrativo determina il sopravvenuto difetto di interesse e giustifica la declaratoria di improcedibilità, senza esame dei motivi di merito.
- La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse, quando sia coerente con il conseguimento del risultato sostanziale perseguito, consente al giudice di definire il giudizio per improcedibilità.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale sulla materia controversa, la declaratoria di improcedibilità può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di lite.
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