Cassazione Penale, Sentenza n. 1959/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in abitazione pluriaggravato articolando quattro motivi: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo che l'accettazione da parte della persona offesa di 200 euro e la restituzione degli oggetti avrebbero dovuto essere valutate come danno di particolare tenuità; 2) errata e contraddittoria limitazione dell'effetto della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. nonostante il riconoscimento formale della stessa, anche alla luce della quietanza rilasciata dalla persona offesa; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella negazione delle attenuanti generiche; 4) vizi di motivazione in merito alla dosimetria della pena e al mancato adeguato contemperamento dei minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha respinto il primo motivo (art. 62 n. 4 c.p.), confermando che il reintegro del bene da parte delle forze dell'ordine è irrilevante ai fini della valutazione della 'tenuità' e che la somma di 200 euro non è intrinsecamente di particolare tenuità. Ha invece accolto il secondo motivo relativo all'art. 62 n. 6 c.p., rilevando manifesta illogicità nella motivazione della Corte territoriale che, pur avendo riconosciuto l'attenuante, ha poi limitato la diminuzione della pena con argomentazioni incongruenti (sostanzialmente mettendo in dubbio l'integralità del risarcimento senza adeguata motivazione). La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'entità della diminuzione di pena spettante per l'art. 62 n. 6 c.p. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. I restanti motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati e pertanto rigettati.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
L'attenuante per particolare tenuità del danno si valuta con riferimento al momento consumativo del reato; il successivo reintegro dei beni da parte delle forze dell'ordine non annulla automaticamente la valutazione negativa della tenuità. Anche una somma apparentemente modesta (es. 200 euro) può non essere ritenuta "di particolare tenuità" se valutata nel contesto sociale e in relazione agli effetti pregiudizievoli del reato.
art. 62 n. 6 c.p.
La quietanza liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è di per sé vincolante: spetta al giudice apprezzare se l'integrale risarcimento dimostri il ravvedimento del reo e la neutralizzazione della pericolosità sociale. Se l'attenuante è riconosciuta, il giudice deve motivare specificamente l'entità della diminuzione di pena; non è corretto ridurre la diminuzione appellandosi a ragioni che in realtà mettono in dubbio la stessa sussistenza dell'integralità del risarcimento senza adeguata prova o argomentazione.
Massime di principio
- La valutazione della "tenuità" del danno (art. 62 n. 4 c.p.) si riferisce al momento consumativo del reato: la successiva restituzione non elimina automaticamente la valutazione negativa della tenuità.
- La somma pattuita per il risarcimento deve essere valutata nel contesto sociale e rispetto agli effetti del reato; importi modestissimi non sono automaticamente da considerarsi di particolare tenuità.
- La quietanza liberatoria e il risarcimento integrale sono elementi rilevanti per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ma non vincolano il giudice: spetta a quest'ultimo valutare se dimostrano reale ravvedimento e neutralizzazione della pericolosità.
- Se il giudice riconosce un'attenuante, la modulazione dell'entità della diminuzione di pena richiede motivazione specifica e non può basarsi su argomentazioni contraddittorie che, di fatto, negano la stessa attenuante.
- L'incertezza iniziale della vittima nella quantificazione del danno non esclude automaticamente la validità di una successiva transazione o quietanza: il giudice deve valutare le circostanze concrete (restituzione dei beni, capacità di valutazione della vittima al momento dell'accordo).
- Le doglianze generiche in appello o in ricorso che non indicano chiaramente quali specifici punti motivazionali siano carenti sono destinate all'inammissibilità o al rigetto; la censura deve essere precisa e fondata su concreti profili di illogicità o carenza.
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