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Sentenza

Sentenza n. 1719/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale del USR Piemonte, notificato in data -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 3.5 del D.M. 82/2008, la cancellazione della scuola dell’infanzia non paritaria “-OMISSIS-” (C.M. -OMISSIS-) con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS- dall’elenco regionale apposito, per gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell’art. 1.2, lett. c), del D.M. 82/2008, a decorrere dal 01.09.2025, A.S. 2025/2026; - nonché di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti e di ogni altro atto anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, di ogni altro atto indicato nel presente ricorso, ivi compreso il preavviso di revoca dello status di non parità ex art. 10 della L. 241/1990, notificato il -OMISSIS-, l’incarico ispettivo del -OMISSIS-, la relazione ispettiva del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di cancellazione della scuola dell’infanzia non paritaria dal registro regionale per gravi irregolarità di funzionamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (scuola non paritaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la cancellazione della scuola dell’infanzia non paritaria dal registro regionale. Il provvedimento era stato preceduto da verifiche ispettive, richieste documentali, relazione ispettiva e preavviso di revoca dello status e di cancellazione. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1, 3, 7, 8 e 10 della l. 241/1990, dell’art. 3.5 del D.M. 82/2008, nonché difetto di trasparenza, motivazione, istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento e violazione del dovere di buona fede: l’Amministrazione avrebbe dovuto assegnare un termine di trenta giorni per il ripristino dei requisiti, mentre il preavviso aveva qualificato come insanabile la carenza relativa ai titoli del personale docente. Con il secondo motivo sono state contestate l’insussistenza della carenza dei titoli del personale, la qualificazione della stessa come violazione grave e insanabile, la contraddittorietà della scelta di differire gli effetti della cancellazione all’anno scolastico successivo e la sproporzione della misura. Con il terzo motivo sono state censurate le ulteriori irregolarità rilevate in sede ispettiva, deducendo che non erano state qualificate motivatamente come gravi e non potevano sostenere la cancellazione, anche per difetto di istruttoria, motivazione e proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di cancellazione e gli atti connessi. Ha rilevato, anzitutto, che né il provvedimento finale né gli atti istruttori richiamati chiarivano perché il personale docente fosse privo di titoli adeguati né quali titoli fossero necessari. Inoltre, l’art. 1.2 del D.M. 82/2008 individua i requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nel registro, senza distinguere tra carenze sanabili e insanabili. L’art. 3.5 dello stesso decreto impone invece all’Ufficio, quando accerti la sopravvenuta carenza di uno o più requisiti, di invitare la scuola a ripristinarli entro trenta giorni prima di disporre la cancellazione. Tale procedura riguarda anche il requisito relativo ai titoli del personale docente. Il preavviso, avendo qualificato preventivamente l’irregolarità come insanabile e non avendo assegnato il termine legale per la regolarizzazione, né assicurato un effettivo contraddittorio sulla sussistenza o regolarizzabilità della carenza, ha costituito un adempimento meramente formale e ha viziato il procedimento e il provvedimento finale. Il differimento degli effetti della cancellazione all’anno scolastico successivo confermava, inoltre, la possibilità concreta di consentire alla scuola di regolarizzare il personale. Le ulteriori irregolarità non potevano sorreggere autonomamente la decisione, perché non erano state riportate nella motivazione del provvedimento definitivo e, negli atti endoprocedimentali, non erano state motivate come gravi; alcune consistevano in mere irregolarità formali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1.2, lett. c), D.M. 82/2008

    l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l’impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo

    La disposizione individua tra i requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nel registro l’impiego di personale docente e di un coordinatore muniti di titoli professionali coerenti, ma non distingue tra carenze sanabili e insanabili.

  • art. 3.5 D.M. 82/2008

    nel caso verifichi la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti entro il termine di 30 giorni, scaduto il quale senza che la scuola abbia dimostrato di aver provveduto nel senso richiesto, dispone la cancellazione della scuola o di parte degli indirizzi risultati privi dei requisiti dall’elenco regionale, dandone formale comunicazione alla scuola

    Prima della cancellazione dal registro, l’Ufficio deve invitare la scuola a ripristinare qualsiasi requisito mancante entro trenta giorni; la sequenza procedimentale è applicabile anche alla carenza dei titoli del personale docente.

  • artt. 1, 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie di motivazione, partecipazione e contraddittorio impediscono che il preavviso sia un adempimento meramente formale e impongono un confronto effettivo sulla sussistenza e sulla regolarizzabilità delle criticità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso deve consentire un’effettiva interlocuzione procedimentale e la presentazione di osservazioni e documentazione utili a superare le criticità, non limitarsi a comunicare una decisione già sostanzialmente assunta.

Massime di principio

  • Quando una disciplina stabilisce che, prima della cancellazione di un soggetto da un registro amministrativo per sopravvenuta carenza di requisiti, l’amministrazione debba invitarlo a ripristinare i requisiti entro un termine determinato, tale sequenza procedimentale deve essere rispettata per ogni requisito previsto dalla disciplina, salvo una diversa e specifica previsione normativa.
  • L’amministrazione non può qualificare autonomamente come insanabile una carenza di requisiti quando la normativa non distingue tra irregolarità sanabili e insanabili e prevede, in termini generali, la possibilità di ripristino del requisito prima dell’adozione della misura espulsiva.
  • Il preavviso di revoca o cancellazione non assolve alla propria funzione partecipativa se comunica una decisione sostanzialmente già definita come inevitabile e non consente al destinatario di regolarizzare la posizione, di contestare l’irregolarità o di dimostrarne la non gravità o l’insussistenza.
  • Un provvedimento di cancellazione deve essere sorretto da una motivazione puntuale sia sulla concreta sussistenza della carenza sia sui titoli o requisiti necessari e sulla gravità dell’irregolarità; mere contestazioni generiche o formali non sono sufficienti.
  • Le irregolarità non espressamente poste a fondamento della motivazione del provvedimento finale non possono essere utilizzate in giudizio per integrare ex post la ragione della cancellazione, soprattutto quando non siano state previamente qualificate e motivate come gravi.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privatePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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