Cassazione Civile, Sentenza n. 6603/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
ASCIT impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto i ricorsi della contribuente escludendo dalla TIA le superfici ove venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti in proprio e annullando le sanzioni per la tardiva denuncia di variazione. In cassazione ASCIT deduceva: (i) vizio di motivazione (art. 360, n.4 c.p.c.) per contraddizioni e motivazione incomprensibile; (ii) errata applicazione delle norme su assimilazione rifiuti, su onere della prova e sul regime sanzionatorio (art. 21 e 49 d.lgs. 22/1997; art. 62 d.lgs. 507/1993; artt. 70 e 76 d.lgs. 507/1993; e regolamento TIA comunale), sostenendo che il MUD non fosse prova sufficiente e che le sanzioni dovessero essere confermate per la denuncia tardiva della variazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (vizioso di motivazione). Ha accolto il secondo motivo in parte: ha ritenuto corretta la disapplicazione della delibera comunale di assimilazione (per mancata previsione del criterio quantitativo) e ha confermato che, per le superfici in cui si producono rifiuti speciali non assimilati smaltiti in proprio, si aplica l'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 (esclusione della superficie dalla tassazione). Ha ritenuto inoltre che il MUD, se corredato della documentazione prevista, possa costituire prova idonea delle quantità e della destinazione dei rifiuti, e quindi delle superfici esenti (anni 2010 e 2011 e in parte 2012). Tuttavia la Corte ha cassato la parte della sentenza che aveva annullato le sanzioni: la variazione presentata il 9 febbraio 2012 si riferiva a modifiche intervenute dal 2006, pertanto l'omessa tempestiva denuncia legittima l'applicazione delle sanzioni ex art. 76 d.lgs. 507/1993; deciso nel merito, la Corte ha rigettato i ricorsi della contribuente limitatamente alle censure relative alle sanzioni. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4
nullità della motivazione quando sia perplessa od obiettivamente incomprensibile o vi siano affermazioni inconciliabili
consentiva a Cassazione censurare la sentenza d'appello solo se la motivazione fosse risultata incomprensibile o contraddittoria; la Corte ha ritenuto il vizio infondato nel caso concreto
art. 132 cod. proc. civ., n. 4 e art. 111 Cost.
obbligo di motivazione della decisione
richiamati come parametri di verifica della correttezza della motivazione; la sentenza impugnata è stata valutata adeguatamente motivata
art. 49 d.lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi)
la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ... a qualsiasi uso adibiti
stabilisce il carattere "universale" della tariffa (TIA) e la differenza tra quota fissa e quota variabile; la riduzione della quota variabile è prevista per i rifiuti assimilati avviati al recupero (comma 14)
art. 49 d.lgs. 22/1997, comma 14
sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
la riduzione della quota variabile opera per i rifiuti assimilati, previa prova dell'avviamento al recupero mediante attestazione; non comporta esenzione totale
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali
applicabile alla TIA: superfici dove si producono rifiuti speciali non assimilati, smaltiti in proprio, vanno escluse dal computo della superficie tassabile
art. 21 d.lgs. 22/1997
richiama il criterio qualitativo (e anche quantitativo) per l'assimilazione: l'assimilazione senza criterio quantitativo può essere illegittima e quindi disapplicata
art. 70 d.lgs. 507/1993, comma 2
la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ... ogni variazione ... che comporti un maggior ammontare della tassa
la denuncia produce effetti per gli anni successivi se non intervengono variazioni; l'obbligo di denunciare variazioni è annuale e continuo
Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa ... 2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento
prevede le sanzioni per omissione o infedeltà nella denuncia; la Corte ha confermato l'applicabilità della sanzione per la variazione tardivamente denunciata riferibile al 2006
regola l'onere della prova; la Corte ha richiamato che l'onere gravava sul contribuente per dimostrare l'esenzione, e che la valutazione probatoria svolta dal giudice d'appello (accettando il MUD) non costituiva inversione degli oneri
richiamato in relazione alla "doppia conforme": le sentenze di secondo grado conformi alla prima sono ricorribili in Cassazione solo per omesso esame di fatti storici; qui la censura era diversa, quindi l'eccezione di inammissibilità è stata rigettata
richiamato in combinato con art.49 d.lgs.22/1997: in caso di assimilazione corretta il contribuente può ottenere solo la riduzione della tariffa e non l'esenzione totale
Massime di principio
- La TIA ha natura "universale": tutti i locali nel territorio comunale sono soggetti a tariffa, salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla legge.
- I rifiuti speciali non assimilati prodotti e smaltiti in proprio possono giustificare l'esclusione della superficie dalla base imponibile (art. 62, comma 3 d.lgs. 507/1993), ma l'onere della prova è al contribuente.
- I Modelli MUD, se completi e corredati della documentazione prevista dalla normativa ambientale, possono essere prove idonee per dimostrare natura, quantità e smaltimento dei rifiuti e, conseguentemente, l'esclusione della superficie dalla TIA.
- L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani che prescinda dal criterio quantitativo è suscettibile di essere disapplicata: l'assimilazione legittima comporta al massimo una riduzione della quota variabile della tariffa, non l'esenzione totale.
- Le denunce e le variazioni hanno effetto continuativo negli anni successivi fino a modifica; l'omessa o tardiva denuncia di variazione che comporti maggior tassa rende applicabili le sanzioni previste (art. 76 d.lgs. 507/1993).
- In giudizio il giudice valuta la prova offerta dalle parti: la semplice contestazione della prova non è sufficiente a invertire l'onere della prova se il contribuente ha fornito idonea documentazione.
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