Sentenza n. 4011/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20 novembre 2024, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B; - nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi in particolare tutti gli atti istruttori correlati all’approvazione delle graduatorie, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18 novembre 2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all’istruttoria dei reclami pervenuti; - dell’art. 6, co. 1 e 2, del d.P.R. 146/2017; nonché, ove occorra, - per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di approvazione della graduatoria definitiva e degli importi dei contributi spettanti alle emittenti televisive locali commerciali per l'anno 2024, nonché gli atti istruttori connessi e l'art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. 146/2017
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali per l'annualità 2024, sostenendo che il Ministero avesse illegittimamente applicato il criterio del cosiddetto scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il restante 5% alle successive. Ha dedotto la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato relative alle annualità 2016 e 2017, che avevano annullato l'art. 6, comma 2, d.P.R. 146/2017; la violazione e falsa applicazione della disciplina sui contributi, dei principi di pluralismo dell'informazione e di concorrenza; il difetto di motivazione e di istruttoria; nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In via subordinata ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità degli artt. 4-bis, comma 1, d.l. 91/2018 e 13, comma 1-bis, d.l. 145/2023, assumendo che tali disposizioni avessero attribuito rango legislativo al d.P.R. 146/2017 e, in particolare, al criterio dello scalino preferenziale, in violazione di plurimi parametri costituzionali e convenzionali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato relative alle annualità anteriori al 2018 non fosse estensibile all'annualità 2024, poiché nel frattempo l'art. 4-bis d.l. 91/2018 aveva legificato il d.P.R. 146/2017. Ha escluso, quindi, la violazione o elusione del giudicato e la nullità degli atti impugnati. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, il Collegio ha affermato che il rinvio operato dall'art. 4-bis è un rinvio recettizio integrale, con novazione della fonte e attribuzione di rango primario a tutte le disposizioni del d.P.R. 146/2017, con effetti dal 22 settembre 2018. Il provvedimento ministeriale relativo alla graduatoria 2024 è pertanto conforme a disposizioni aventi forza di legge, non sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della loro legittimità costituzionale. Ha inoltre rilevato che la Corte costituzionale ha già ritenuto non fondate le questioni relative alla legificazione del regolamento, alla rilevanza dei dati Auditel e allo scalino preferenziale. In particolare, il criterio degli ascolti è stato ritenuto funzionale a premiare imprese performanti, economicamente stabili e capaci di sostenere la qualità dell'informazione; lo scalino preferenziale è stato giudicato non irragionevole e coerente con una concezione del pluralismo orientata alla qualità dell'informazione, senza irragionevole lesione della concorrenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione e dell'intervento chiarificatore della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. 146/2017
Il testo richiama il criterio del cosiddetto "scalino preferenziale", in base al quale alle prime cento emittenti è destinato il 95% delle risorse e alle successive il residuale 5%.
La disposizione, dopo la legificazione del d.P.R. 146/2017, costituisce la base normativa primaria del criterio di ripartizione applicato alla graduatoria 2024; la Corte costituzionale ne ha ritenuto legittima la previsione.
art. 4-bis, comma 1, d.l. 91/2018, convertito dalla l. 108/2018
Il testo richiama il rinvio al d.P.R. 146/2017, "da intendersi qui integralmente riportato".
Secondo la Corte costituzionale, la disposizione ha operato un rinvio recettizio integrale al regolamento, determinando la legificazione di tutte le sue disposizioni e la novazione della fonte, con effetti dal 22 settembre 2018.
art. 13, comma 1-bis, d.l. 145/2023, convertito dalla l. 191/2023
Il testo richiama l'interpretazione secondo cui il rinvio al d.P.R. 146/2017 ha attribuito valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute.
La disposizione interpretativa conferma che il rinvio operato dall'art. 4-bis d.l. 91/2018 ha attribuito rango legislativo a tutte le norme del d.P.R. 146/2017.
art. 21-septies l. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato è stata dedotta dalla ricorrente, ma esclusa dal TAR, non essendovi contrasto tra gli atti relativi al 2024 e il giudicato riferito alle annualità precedenti alla legificazione del regolamento.
art. 295 c.p.c.
Il giudizio è stato sospeso impropriamente in attesa della decisione della Corte costituzionale.
La sospensione ha consentito di attendere la pronuncia della Consulta sulle questioni di costituzionalità sollevate in altro giudizio e poi di riassumere la trattazione della causa.
art. 21 Cost.
Il pluralismo dell'informazione è tutelato a livello nazionale dall'art. 21 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto che il pluralismo possa essere perseguito anche mediante la promozione della qualità dell'informazione e la concentrazione maggioritaria delle risorse in favore di un numero predeterminato di emittenti.
art. 80 c.p.a.
La ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione ex art. 80 c.p.a.
La norma è stata richiamata per la prosecuzione del giudizio dopo la sospensione.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa richiama integralmente uno specifico regolamento con la formula secondo cui esso deve intendersi integralmente riportato, il rinvio ha carattere recettizio e determina la legificazione di tutte le norme regolamentari richiamate, con novazione della fonte e attribuzione di rango primario.
- La legificazione del regolamento produce effetti dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa che l'ha disposta, salvo diversa previsione normativa; nel caso esaminato, gli effetti decorrono dal 22 settembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto l'art. 4-bis d.l. 91/2018.
- Il giudicato amministrativo di annullamento di una disposizione regolamentare, relativo ad annualità anteriori alla sua successiva legificazione, non impedisce all'amministrazione di applicare la medesima disciplina alle annualità successive quando essa opera ormai in forza di una disposizione avente rango legislativo.
- Una volta che la disciplina applicata dall'amministrazione abbia assunto rango legislativo, il giudice amministrativo non può disapplicarla o annullare il provvedimento applicativo per vizi propri della disciplina primaria, dovendo eventualmente essere sollevata una questione di legittimità costituzionale; se la Corte costituzionale ha già escluso l'illegittimità delle disposizioni rilevanti, le censure fondate sui medesimi parametri non possono essere accolte.
- Un criterio di ripartizione dei contributi pubblici che concentri la quota maggioritaria delle risorse in favore di un numero predeterminato di operatori non è di per sé irragionevole né lesivo della concorrenza, se è diretto a promuovere la qualità dell'informazione e si fonda su criteri idonei a selezionare imprese economicamente sostenibili e performanti.
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