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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28813/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con recupero a tassazione di IRPEF, IVA e IRAP su spese di sponsorizzazione verso una associazione sportiva dilettantistica e su altri costi ritenuti indeducibili. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui rilievi concernenti ulteriori costi (parcheggi, cialde di caffè, ristoranti, alberghi, lavanderia, custodia di beni, trasferimenti e costi non documentati). Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere deducibili i costi sulla sola base del collegamento con l'oggetto sociale e della modestia rispetto al volume d'affari, senza richiedere la prova della concreta utilità o dei futuri vantaggi per l'attività imprenditoriale; ha inoltre contestato la valutazione di non antieconomicità dei costi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressa anche sui costi diversi dalle sponsorizzazioni attraverso il riferimento agli 'altri costi' e alle 'altre spese', oltre al rigetto totale dell'appello. Ha poi ritenuto infondata la censura sulla deducibilità/inerenza: ha ribadito che l'inerenza è requisito qualitativo, riferito alla compatibilità e correlazione del costo con l'attività imprenditoriale, senza necessità di una prova di utilità anche potenziale o di congruità quantitativa. Ha inoltre osservato che, per le sponsorizzazioni verso società sportive dilettantistiche, opera la presunzione legale di natura pubblicitaria/deducibilità ex art. 90, comma 8, L. 289/2002, nei limiti e alle condizioni di legge. La doglianza sull'antieconomicità è stata ritenuta in parte volta a sollecitare una rivalutazione del merito, quindi non scrutinabile in cassazione. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione e dal dispositivo risulta che il giudice di merito ha effettivamente preso posizione sui rilievi dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    La norma richiama il diverso principio di correlazione tra costi e ricavi, distinto dal principio generale di inerenza del costo all'attività d'impresa.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato dalla ricorrente quale norma invocata a sostegno del recupero fiscale, ma il motivo è respinto per infondatezza della prospettazione sull'inerenza.

  • artt. 2697 e 2729 c.c.

    È confermato che l'onere della prova dell'esistenza, natura e destinazione del costo grava sul contribuente; non basta però pretendere indizi di utilità economica ulteriore rispetto all'inerenza qualitativa.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

    Le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e, quindi, di deducibilità/inerenza, purché ricorrano i presupposti normativi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata comunicata alle parti secondo il rito camerale non partecipato.

Massime di principio

  • In tema di reddito d'impresa, l'inerenza dei costi deducibili va valutata in termini qualitativi: il costo deve essere riferibile all'attività imprenditoriale, non necessariamente produttivo di un'utilità economica attuale o potenziale.
  • La congruità quantitativa della spesa rispetto al volume d'affari non è, di per sé, criterio decisivo di deducibilità; ciò che conta è la compatibilità e correlazione del costo con l'attività esercitata.
  • Il contribuente deve provare e documentare l'esistenza del costo, i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione del reddito; tuttavia, una volta ricorrenti i presupposti di una presunzione legale di deducibilità, non possono essere richiesti requisiti ulteriori.
  • Le spese di sponsorizzazione verso associazioni o società sportive dilettantistiche, quando rientrano nei presupposti di legge, sono assistite da una presunzione legale di natura pubblicitaria e non richiedono ulteriori dimostrazioni di utilità economica.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il contenuto della decisione consenta di desumere che il giudice abbia esaminato, anche sinteticamente, le questioni dedotte e abbia definito il gravame in senso incompatibile con l'accoglimento delle stesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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