Sentenza del 31/05/2016 n. 11353 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva acquistato nel 1990 due locali ad uso commerciale-direzionale, detraendo l'IVA versata sull'acconto. L'Agenzia contestava la detrazione per difetto di inerenza, poiché gli immobili erano stati locati a terzi fin dall'inizio e non risultavano concretamente collegati all'attività di intermediazione e rappresentanza di commercio esercitata dal contribuente. V.G. sosteneva invece che fosse sufficiente la potenziale correlabilità del bene all'attività d'impresa, anche in una fase preparatoria, e impugnava inoltre il diniego della definizione agevolata della lite, ritenendo che il valore della controversia fosse inferiore alla soglia di 20.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti e ha rigettato sia il ricorso contro la sentenza tributaria sia quello contro il diniego della definizione agevolata. Ha chiarito che la detrazione IVA può spettare anche per beni acquistati in una fase preparatoria o destinati a un'attività programmata, ma il contribuente deve dimostrare in concreto l'inerenza e la stretta strumentalità del bene rispetto alla specifica attività imprenditoriale. Nel caso concreto, la locazione immediata degli immobili a terzi e l'assenza di un rapporto dimostrato con l'attività esercitata hanno escluso l'inerenza. Il valore della lite comprendeva anche l'IVA detratta e disconosciuta, pari a Lire 48.934.000, non soltanto il debito d'imposta residuo; pertanto superava la soglia di 20.000 euro e la definizione agevolata non era applicabile. Il contribuente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 4.352,50 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
La detrazione spetta per i beni e servizi acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
La detrazione IVA richiede una relazione oggettiva di inerenza tra l'acquisto e l'attività economica specifica del soggetto passivo. Il nesso non deve essere necessariamente di utilizzo diretto e immediato, potendo riguardare anche attività preparatorie, ma deve essere concreto e dimostrabile.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 4 e 17
I principi unionali confermano che il diritto alla detrazione può sorgere anche prima dell'effettivo compimento di operazioni attive, purché l'acquisto sia destinato all'esercizio di un'attività economica effettiva o programmata.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti è applicabile solo alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro.
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. c)
Il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata in primo grado, al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni. Nel calcolo rientra anche il credito IVA disconosciuto dall'Ufficio, non soltanto l'eventuale debito d'imposta residuo.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
In cassazione non è possibile utilizzare il vizio di motivazione per censurare una questione esclusivamente giuridica; inoltre, le valutazioni di fatto sull'inerenza spettano al giudice di merito e sono sindacabili solo in presenza di una motivazione giuridicamente viziata o radicalmente insufficiente.
Massime di principio
- Per detrarre l'IVA su un bene immobiliare non è indispensabile che il bene sia utilizzato immediatamente nell'attività: può bastare che sia destinato concretamente a un'attività imprenditoriale programmata o a operazioni preparatorie.
- La mera classificazione catastale, la natura commerciale del bene o la sua astratta compatibilità con un'attività d'impresa non dimostrano da sole l'inerenza.
- Il contribuente deve provare il collegamento concreto tra l'acquisto e la propria specifica attività economica, documentando il progetto imprenditoriale, la destinazione prevista e le ragioni dell'eventuale mancato utilizzo immediato.
- La locazione a terzi subito dopo l'acquisto può essere valutata come elemento contrario all'inerenza rispetto all'attività principale, salvo che la locazione stessa costituisca un'attività economica esercitata dal contribuente o sia chiaramente funzionale al progetto imprenditoriale.
- Il diritto alla detrazione non dipende necessariamente dal successivo conseguimento di ricavi, ma l'investimento deve essere effettivamente riferibile all'attività economica e non a una mera possibilità astratta.
- Nel calcolo del valore di una lite fiscale ai fini della definizione agevolata occorre considerare tutta l'imposta contestata, compresa l'IVA detratta e successivamente disconosciuta, escludendo soltanto interessi, mora e sanzioni.
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