Sentenza del 20/09/2017 n. 1988 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Notificazioni - Mancanza di relata di notifica - Causa di nullità e non di inesistenza - Sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c.- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento, sostenendo che la relata fosse illeggibile o mancante e che tale vizio determinasse l'inesistenza della notificazione, non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Sosteneva inoltre che la norma non fosse applicabile alla cartella esattoriale, in quanto atto di natura sostanziale e non processuale.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica non può considerarsi inesistente quando la relata consegnata sia illeggibile o persino mancante: tale difetto integra una nullità, non un'inesistenza giuridica. La nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. mediante il raggiungimento dello scopo dell'atto, anche nel caso di cartelle di pagamento. La natura sostanziale della cartella non impedisce l'applicazione del principio di sanatoria.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La disposizione consente di sanare la nullità della notificazione quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e sia stato posto in condizione di conoscerne il contenuto e di esercitare il proprio diritto di difesa. Il principio è applicabile anche alle cartelle esattoriali.
Massime di principio
- La mancanza o l'illeggibilità della relata di notifica, di regola, determina una nullità e non l'inesistenza della notificazione.
- La nullità della notifica può essere sanata quando l'atto abbia raggiunto il proprio scopo, in particolare quando il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza o abbia potuto impugnarlo.
- L'art. 156 c.p.c. può applicarsi anche alle cartelle di pagamento, nonostante la loro natura sostanziale.
- Per sostenere l'inesistenza della notifica occorre dimostrare un vizio radicale che impedisca del tutto di ricondurre l'attività notificatoria al modello legale; le mere irregolarità formali normalmente comportano nullità sanabile.
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