Sentenza n. 12793/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del giudizio di inidoneità emesso con nota del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- Codice Concorso CAR25 (comunicata in pari data alla ricorrente), del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con la quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, comunicava alla ricorrente la sua inidoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere e, per l'effetto, ha disposto la sua esclusione del concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso (All. 1 Provvedimento di esclusione); 2) del verbale del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- Cod. Concorso CAR25, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha espresso il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere (All. 2 Verbale di Esclusione della Commissione); 3) della scheda di valutazione attitudinale -OMISSIS- del -OMISSIS- redatta dall'Ufficiale Perito Selettore, Cap. Marco Cianfarano, all'esito dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposta la ricorrente; 4) della relazione tecnica prot. n. -OMISSIS-, redatta dall'Ufficiale Psicologo, Ten. Anotnello Vittoria, all'esito della somministrazione alla ricorrente del teste della Figura Umana M e F e del questionario c.d. `MMPI-2' nonché del questionario informativo (All. 3 Relazione tecnica con mmpi2 e scheda); 5) degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità (All. 4 Documenti e verbali della Commissione); 6) delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui all'allegato `A e B' allegato al medesimo bando pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame (All. 5 allegato “A” delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali); 7) ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”; 8) del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale e successive modifiche ovvero anche del decreto di modifica bando ed aumento posti (All. 6 Bando di Concorso); 9) delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (All. 7 norme tecniche accertamenti psicofisici 4.918); 10) delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente (All. 8 Graduatorie definitive); 11) delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento; 12) della Determinazione del Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con la quale è stata designata la commissione attitudinale; 13) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per il risarcimento del danno; 14) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ivi comprese le stesse graduatorie come già approvate ovvero ogni altro provvedimento allo stato sconosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.4.2026: per l’annullamento, 1) Della graduatoria finale di merito e le dichiarazioni dei vincitori del concorso pubblico per l’assunzione di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, aliquota relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’art. 1 co. 1 lett. B (civili) dell’01 aprile 2026 e pubblicata in data 04 aprile 2026, protocollo N. -OMISSIS-. 2) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato che sia lesivo dell’interesse del ricorrente. E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché la graduatoria finale nella parte lesiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale, espresso dalla Commissione nell'ambito del concorso per 4.918 allievi carabinieri, e la conseguente esclusione dalla procedura, deducendo anche la graduatoria finale sopravvenuta. Con il primo motivo ha lamentato la violazione del bando, dell'art. 11 e delle norme tecniche sugli accertamenti attitudinali, sostenendo che l'inidoneità fosse fondata su formule generiche e stereotipate, non adeguatamente collegate agli esiti delle prove e ai parametri tecnici. Ha evidenziato che il profilo MMPI-2 si collocava nella fascia di normalità clinica, senza picchi patologici significativi, e che gli item critici non potevano costituire autonomo fondamento di un giudizio negativo. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, assumendo che l'Amministrazione avesse recepito acriticamente un giudizio sintetico senza confrontarsi con il complesso delle risultanze dei test, del questionario informativo e del colloquio. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'idoneità ai fini concorsuali e, in subordine, il risarcimento del danno, nonché in sede cautelare il riesame o l'ammissione con riserva alla procedura.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il Collegio ha ribadito che il giudizio di idoneità attitudinale nei concorsi per le Forze di polizia costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione ed è sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza, errore di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. L'accertamento attitudinale non coincide con una diagnosi clinica, ma riguarda la complessiva personalità del candidato in funzione prognostica dell'idoneità allo svolgimento dei compiti di polizia, sulla base di test, questionari, colloqui e valutazioni collegiali. Nel caso concreto, la procedura prevedeva la somministrazione e correzione dei test, l'esame del protocollo testologico, il colloquio collegiale e la valutazione definitiva della Commissione. Le criticità emerse dai test, compresi alcuni item critici del MMPI-2, erano state esaminate collegialmente e avevano trovato conferma nel colloquio, nel quale erano stati rilevati pensiero poco flessibile e convenzionale, eloquio poco fluido, atteggiamento difensivo condizionato da interferenze emotive, maturità globale ancora in formazione e motivazione generica, idealistica e poco analizzata rispetto al ruolo di carabiniere. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a escludere il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e il difetto di motivazione, poiché il giudizio risultava chiaro, intellegibile e coerente con il complesso delle risultanze procedimentali. Il TAR ha inoltre richiamato il principio di attualità della valutazione, per cui l'esito di precedenti prove attitudinali o precedenti esperienze positive nelle Forze armate non è decisivo per l'idoneità nella specifica procedura. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11, comma 4, bando di concorso
al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso
La disposizione collega il giudizio definitivo di inidoneità attitudinale all'esclusione del candidato e alla mancata ammissione alla graduatoria finale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di inidoneità attitudinale espresso da una commissione concorsuale per il reclutamento nelle Forze di polizia costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sostituibile dal giudice amministrativo, salvo che emergano evidenti illogicità, manifesta irragionevolezza, errori di fatto o macroscopiche lacune e incongruenze nella valutazione.
- L'accertamento attitudinale per l'accesso alle Forze di polizia non si esaurisce in una valutazione psicologico-clinica, ma riguarda la complessiva personalità del candidato in funzione prognostica del proficuo svolgimento dei compiti di servizio, mediante la valutazione collegiale di test, questionari, colloqui e comportamento osservato.
- La motivazione del giudizio di inidoneità attitudinale è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso valutativo e indica in modo chiaro gli elementi emersi dai test e dal colloquio che hanno condotto alla valutazione negativa, senza che sia necessaria una diagnosi clinica o una confutazione analitica di ogni singola risultanza favorevole.
- Il giudizio attitudinale deve essere riferito alla performance del candidato nella specifica procedura e al momento in cui le prove sono svolte; il superamento di precedenti prove attitudinali o l'esperienza positiva maturata in altri corpi o ruoli militari non determina automaticamente l'idoneità nella nuova selezione.
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