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Sentenza

Sentenza n. 3751/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Settimaa) n. 6272/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto la domanda di riconoscimento della retribuzione per i periodi di pausa pranzo non fruiti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Gli appellanti chiedevano il riconoscimento del diritto alla retribuzione di trenta minuti giornalieri corrispondenti al tempo destinato alla consumazione del pasto, per il periodo dal 27 aprile 2015, assumendo che tale tempo fosse stato effettivamente lavorato perché non potevano allontanarsi dal luogo di servizio e non era garantito il necessario avvicendamento. Deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 203/1989 e dell'art. 12 della legge n. 395/1990, sostenendo che il diritto alla retribuzione della pausa non dipendesse né dall'equiparazione al personale della Centrale Operativa Regionale o dei Nuclei traduzioni e piantonamenti né dalla durata del turno di otto ore, ma dalla concreta collocazione dell'orario e dall'impossibilità di fruire della pausa. Con un secondo motivo lamentavano l'omesso esame della documentazione, tra cui il diniego amministrativo fondato sulla fruizione del buono pasto e le circolari DAP del 5 novembre 1997 e del 24 aprile 1995, che a loro avviso avrebbero confermato il diritto rivendicato. Il Ministero sosteneva che il personale operasse con turni di sei ore, potesse lasciare l'istituto al termine del turno e usufruisse, ove spettante, del buono pasto; la pausa poteva essere computata come servizio soltanto per i posti che richiedevano sostituzione o assorbimento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la legge n. 203/1989 non introduce un'indennità autonoma e generalizzata per la mancata fruizione della pausa pranzo, ma disciplina il diritto alla mensa obbligatoria o al buono pasto sostitutivo quando ricorrano specifiche condizioni di impiego e ambientali, tra cui l'impossibilità di allontanarsi dal luogo di servizio per consumare il pasto al domicilio. L'art. 12 della legge n. 395/1990 istituisce la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, senza trasformare automaticamente ogni pausa non fruita in tempo di lavoro retribuibile. Anche l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 prevede la pausa quando l'orario giornaliero eccede sei ore, ma stabilisce, salvo diversa disciplina collettiva, che essa non sia retribuita né computata come lavoro. La retribuibilità della pausa come lavoro effettivo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza soltanto in situazioni concrete nelle quali la struttura del servizio renda oggettivamente e strutturalmente impossibile l'allontanamento dal posto di lavoro, come nei turni continuativi di otto o dodici ore della Centrale Operativa Regionale o di altri servizi caratterizzati da particolare disagio. Nel caso esaminato, la Casa Circondariale di Arienzo era organizzata su quadranti di sei ore; il personale delle fasce 12-18 e 18-24 poteva lasciare la struttura al termine del turno e il personale con incarichi fissi poteva allontanarsi al termine del servizio, ferma la possibilità di fruire del buono pasto quando spettante. La durata del turno di sei ore non è stata considerata elemento astrattamente decisivo, ma indice del complessivo assetto organizzativo, dal quale risultava insussistente l'impossibilità oggettiva di consumare il pasto al domicilio. Il diniego fondato sulla fruizione del buono pasto non implicava il riconoscimento del diritto alla retribuzione della pausa, ma esprimeva la valutazione amministrativa secondo cui il diritto al vitto era stato soddisfatto mediante lo strumento sostitutivo della mensa. Le circolari invocate non generalizzavano il trattamento previsto per i Nuclei traduzioni e presupponevano comunque il ricorrere delle condizioni tipizzate dalla legge n. 203/1989. Non è stato ravvisato alcun omesso esame della documentazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1-3 l. 203/1989

    «mense obbligatorie di servizio per il personale delle Forze di polizia che si trovi in particolari situazioni di impiego e ambientali»; tra queste, il personale «specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio»

    La legge tipizza le condizioni per l'accesso alla mensa obbligatoria o ai servizi sostitutivi e non riconosce un'indennità autonoma e generalizzata per la mancata fruizione della pausa pranzo. La retribuibilità della pausa come tempo di lavoro richiede una concreta e oggettiva impossibilità di allontanarsi dal servizio, riconducibile alle condizioni tipizzate.

  • art. 12 l. 395/1990

    «È istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»

    La disposizione istituisce la mensa di servizio per il personale penitenziario, ma non attribuisce automaticamente il diritto alla retribuzione del tempo di pausa né estende indistintamente i trattamenti riconosciuti a servizi caratterizzati da particolare disagio.

  • art. 35 d.P.R. 254/1999

    Disciplina il buono pasto quale strumento succedaneo della mensa, subordinandone la spettanza alle condizioni previste dalla legge n. 203/1989.

  • art. 37 d.P.R. 164/2002

    Concorre a disciplinare il buono pasto come strumento sostitutivo della mensa, alle condizioni previste dalla normativa sulle mense obbligatorie di servizio.

  • art. 8 d.lgs. 66/2003

    «Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa»; «salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi» i periodi di pausa «rimangono non retribuiti o computati come lavoro»

    La pausa è obbligatoria quando l'orario giornaliero supera sei ore, ma, salvo diversa previsione collettiva, non costituisce tempo di lavoro retribuito.

Massime di principio

  • La legge n. 203/1989 disciplina il diritto alla mensa obbligatoria di servizio o al buono pasto sostitutivo in presenza di specifiche condizioni di impiego e ambientali; non istituisce un'indennità autonoma e generalizzata per la mancata fruizione della pausa pranzo.
  • La retribuibilità della pausa pranzo come tempo di lavoro effettivo può essere riconosciuta soltanto quando, in base alla concreta organizzazione del servizio, l'allontanamento dal posto di lavoro sia oggettivamente e strutturalmente impossibile, indipendentemente dalla volontà del dipendente.
  • La durata del turno, di per sé, non è elemento decisivo per stabilire la retribuibilità della pausa; essa costituisce un indice del complessivo assetto del servizio, da valutare insieme alla continuità della prestazione, alla possibilità di sostituzione e alla concreta possibilità di rientro al domicilio.
  • La fruizione del buono pasto può soddisfare il diritto al vitto previsto dalla disciplina delle mense di servizio, ma non comporta automaticamente il riconoscimento della pausa come tempo di lavoro retribuito.
  • L'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 impone una pausa quando l'orario giornaliero eccede sei ore, ma, salvo diversa disciplina collettiva, esclude che la pausa sia computata nell'orario di lavoro o retribuita.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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