Ordinanza n. 7294/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del DM di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza non risultano esposti i motivi sostanziali di illegittimità dedotti con il ricorso. La controversia è stata inserita tra quelle suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. Il giudice ha verificato la persistenza dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato la documentazione integrativa e il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a., e che la parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale. Non essendo necessarie ulteriori attività istruttorie o integrazioni del contraddittorio, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non è stata definita la domanda di annullamento del diniego e non è stata adottata alcuna decisione sul merito. La pronuncia dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento e della documentazione utile da parte dell'amministrazione è stato considerato ai fini della verifica della compiuta istruzione della causa.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quale disposizione che, nell'ambito della trattazione delle cause soggette a smaltimento dell'arretrato, limita il differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 72-bis c.p.a. in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze destinate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice può convocare una camera di consiglio istruttoria per verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa e l'assenza di esigenze di integrazione del contraddittorio, prima di trasmettere il fascicolo per la calendarizzazione dell'udienza di definizione.
- Quando il giudice accerta la persistenza dell'interesse alla decisione e la completezza degli atti processuali, ma non definisce ancora la domanda principale, deve adottare una pronuncia interlocutoria limitata alla calendarizzazione della causa, senza anticipare la decisione sul merito.
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