Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento: -del Decreto prot. n. 221454 del 3.12.2024, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dopo aver richiamato la Deliberazione del Consiglio dei Ministri ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), L. n. 400/1988 del 25.11.2024, ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con riferimento all’impianto eolico, proposto dalla FriEl S.p.A., localizzato nei Comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata, composto da 6 aerogeneratori, aventi la potenza complessiva di 37,2 MW, unitamente alle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale; -della predetta Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.11.2024, con la quale è stata condivisa la posizione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, compreso le prescrizioni, espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella seduta del 5.5.2023; -dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, “eventualmente perfezionatasi” per la formazione del formato del silenzio assenso ex art. 7, comma 2, D.L. n. 50/2022 conv. nella L. n. 91/2022;

Giustizia amministrativa202500184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo a un impianto eolico, deliberazione del Consiglio dei Ministri presupposta, parere VIA confermativo e silenzio-assenso sull’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di un progetto eolico successivo e parzialmente sovrapposto a quello della controinteressata, ha impugnato il decreto ministeriale di VIA favorevole, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e il silenzio-assenso eventualmente formatosi sull’autorizzazione unica della controinteressata. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto comparare i due progetti e preferire il proprio, ritenuto meno invasivo sotto il profilo paesaggistico. La ricorrente ha inoltre impugnato con motivi aggiunti il successivo parere della Commissione VIA-VAS, che aveva confermato il precedente parere favorevole escludendo la necessità di una valutazione comparativa, poiché il progetto della ricorrente non era ancora stato approvato. La controinteressata ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per omessa impugnazione del silenzio-assenso e l’inammissibilità del ricorso per mancata considerazione del criterio cronologico e della nozione di impatto cumulativo.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha rigettato l’eccezione di improcedibilità, poiché il parere VIA confermativo del 21 maggio 2025 era stato impugnato con motivi aggiunti, e ha respinto anche l’eccezione di omessa impugnazione del silenzio-assenso, ritenendo che esso fosse stato contestato dalla ricorrente. Nel merito, ha escluso che le amministrazioni dovessero comparare il progetto della controinteressata con quello della ricorrente, perché quest’ultimo era ancora in corso di istruttoria e non era stato approvato con l’autorizzazione unica. L’obbligo di valutare il cumulo previsto dall’Allegato VII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 riguarda gli effetti derivanti da progetti esistenti e/o approvati, non quelli ancora pendenti o in corso di approvazione. Una diversa soluzione determinerebbe una sequenza indefinita di comparazioni e vanificherebbe i criteri legali di priorità. Inoltre, il progetto della controinteressata doveva essere esaminato prima, poiché la relativa istanza di VIA era stata presentata nel 2021 ed era stata dichiarata procedibile prima dell’istanza della ricorrente, presentata nel 2023; trovava quindi applicazione il criterio cronologico previsto dalle Linee guida nazionali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro in favore delle amministrazioni statali e in 3.000 euro, oltre accessori, in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • Allegato VII alla Parte Seconda d.lgs. 152/2006

    cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati

    L’obbligo di descrivere e valutare l’impatto cumulativo riguarda i progetti esistenti e/o approvati, non quelli ancora in corso di istruttoria o di approvazione.

  • Allegato V alla Parte Seconda d.lgs. 152/2006

    del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati

    Anche per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA, il cumulo rilevante è quello con progetti esistenti o approvati.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    La procedura per l’autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rileva anche ai fini dell’individuazione della priorità cronologica tra le istanze.

  • art. 7, comma 2, d.l. 50/2022, conv. dalla l. 91/2022

    Il silenzio-assenso eventualmente formatosi sull’autorizzazione unica è stato ritenuto ritualmente impugnato dalla ricorrente.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988

    La disposizione è richiamata quale base della definizione del procedimento di VIA da parte del Consiglio dei Ministri in presenza del dissenso ministeriale.

  • punto 14.3 dell’Allegato I alle Linee guida nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010

    il procedimento viene avviato sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, tenendo conto della data in cui sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento

    Le istanze relative a impianti da fonti rinnovabili devono essere esaminate secondo l’ordine cronologico, considerando la data in cui ciascuna domanda è divenuta procedibile.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme alle norme sulle spese quale fondamento della regolazione delle spese di lite.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato insieme alle norme sulle spese quale fondamento della regolazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nella valutazione dell’impatto cumulativo di un progetto sottoposto a VIA, devono essere considerati gli effetti derivanti da progetti esistenti e/o approvati, mentre non devono essere comparati progetti ancora pendenti, in corso di istruttoria o non ancora autorizzati.
  • L’amministrazione non è tenuta a effettuare una comparazione tra un progetto e un progetto concorrente non ancora approvato, anche se quest’ultimo è potenzialmente meno impattante, poiché la valutazione comparativa di istanze entrambe pendenti determinerebbe una sequenza indefinita di comparazioni e vanificherebbe i criteri di priorità procedimentale.
  • Per le procedure relative alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, le istanze devono essere esaminate secondo il criterio cronologico, assumendo come riferimento la data in cui ciascuna domanda è stata presentata ed è divenuta procedibile.
  • La priorità cronologica dell’istanza di un progetto di fonte rinnovabile impedisce che un progetto successivo e ancora non approvato possa essere utilizzato per contestare la VIA favorevole rilasciata al progetto precedente sulla base della sua asserita minore invasività.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.