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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25422/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico. Il debitore aveva proposto opposizione, ma la Corte d'appello di Venezia ha riformato la decisione di primo grado dichiarando l'opposizione inammissibile perché tardiva: ha ritenuto perfezionata la notifica del decreto sulla base della relata e dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, facendo decorrere da tale data il termine per opporsi. Il soccombente ha quindi ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. con la notifica a mezzo posta disciplinata dalla l. n. 890/1982 e avesse errato nel ritenere necessarie due raccomandate nel procedimento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 148 c.p.c. e 2700 c.c., contestando l'affermazione secondo cui, a fronte della difformità tra originale e copia dell'atto notificato, sarebbe stata necessaria querela di falso, sostenendo che dovesse invece prevalere il contenuto dell'atto ricevuto dal destinatario, anche in funzione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. da parte della Corte d'appello: in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere l'atto, la notificazione si perfeziona per il notificante solo con il compimento delle tre formalità previste dalla norma, cioè deposito dell'atto in casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa. Ha chiarito che tale raccomandata non è soggetta alla disciplina della l. n. 890/1982, ma solo al regolamento postale della raccomandata ordinaria. Inoltre ha ritenuto che l'accertamento della Corte territoriale sulla data di ricezione fosse un accertamento in fatto non sindacabile in cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario richiede il deposito dell'atto in casa comunale, l'affissione dell'avviso e l'invio della raccomandata informativa; la notificazione si perfeziona per il notificante solo al compimento di tali formalità.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    Richiamata dal ricorrente come disciplina diversa da quella dell'art. 140 c.p.c.; la Corte esclude che la raccomandata informativa ex art. 140 vi sia soggetta.

  • art. 148 c.p.c.

    Norma invocata nel secondo motivo, senza accoglimento del relativo rilievo, rimasto assorbito.

  • art. 2700 c.c.

    Norma invocata nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico, ma la censura resta assorbita.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità richiamato per entrambi i motivi, ma le censure non superano il vaglio di ammissibilità.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    È la base della declaratoria di inammissibilità, poiché la decisione impugnata è conforme a un principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Legittima il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa ha funzione meramente comunicativa del deposito dell'atto e non è equiparabile alla notificazione a mezzo posta disciplinata dalla l. n. 890/1982.
  • La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona per il notificante solo quando siano state eseguite tutte le formalità previste dalla norma: deposito in casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un accertamento di fatto conforme a un principio di diritto consolidato, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la Corte di legittimità non può rivalutare il fatto.
  • Se il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile e determina la conferma della ratio decidendi della sentenza impugnata, i motivi ulteriori che ne dipendono possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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