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Ordinanza

Ordinanza n. 623/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione di Consiglio Comunale 04 aprile 2024, avente ad oggetto “IMMOBILE INDIVIDUATO QUALE PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITA' SITO IN VIA ARCA VUOTA N.3 DA ATTUARSI MEDIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AL P.G.T. AI SENSI DELLART. 40 BIS DELLA L.R. 12/2005 E DELLART. 14 COMMA 1-BIS DEL D.P.R. N. 380/2001. ATTESTAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO ALLA CONCESSIONE DELLA DEROGA.", pubblicata all’Albo Pretorio comunale in data 18.04.2024 (doc. 1); - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione; - nonché per la condanna al risarcimento dei danni, nella misura in cui verranno quantificati in corso di causa alla luce delle risultanze documentali e dei mezzi istruttori espletati. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23 agosto 2024; - del permesso di costruire convenzionato in deroga n. 1/2024 recante data 23.05.2024, non pubblicato all’Albo Pretorio comunale (doc. 24); - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, precedente, collegato e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente e per ogni ulteriore statuizione; nonché per la condanna al risarcimento dei danni nella misura in cui verranno quantificati in corso di causa alla luce delle risultanze documentali e dei mezzi istruttori espletati.

Giustizia amministrativa202400526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione consiliare che ha attestato l'interesse pubblico alla concessione di una deroga urbanistico-edilizia per il recupero di un immobile dismesso e, con motivi aggiunti, permesso di costruire convenzionato in deroga

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del 4 aprile 2024 relativa all'individuazione di un immobile come patrimonio edilizio dismesso con criticità e all'attestazione dell'interesse pubblico alla concessione di un permesso di costruire in deroga al P.G.T., ai sensi dell'art. 40-bis della legge regionale lombarda n. 12/2005 e dell'art. 14, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il permesso di costruire convenzionato in deroga n. 1/2024 del 23 maggio 2024. Sono stati dedotti vizi di legittimità degli atti impugnati e formulate domande risarcitorie, ma il testo dell'ordinanza non specifica il contenuto dei singoli motivi di ricorso né la concreta quantificazione dei danni. Il Comune e la società controinteressata non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Ha ritenuto necessario, per comprendere adeguatamente i fatti di causa e decidere la controversia, disporre un'integrazione istruttoria a carico del Comune di Valbrembo. Il Comune, tramite il responsabile del procedimento, dovrà depositare entro 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sui fatti di causa e sui motivi di ricorso, allegando tutta la documentazione pertinente e aggiornando il Collegio su eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti ai fini della decisione. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 17 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 40-bis l.r. Lombardia n. 12/2005

    La disposizione è richiamata quale base normativa regionale per l'individuazione dell'immobile dismesso con criticità e per l'intervento di recupero oggetto della deliberazione comunale; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione sostanziale.

  • art. 14, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale fondamento del permesso di costruire in deroga; l'ordinanza non ne definisce l'applicazione nel merito.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene che la documentazione disponibile non consenta un'adeguata comprensione dei fatti e delle censure, può disporre un'integrazione istruttoria imponendo all'amministrazione il deposito di una relazione sui fatti e sui motivi di ricorso, corredata dalla documentazione pertinente.
  • Nell'ambito dell'istruttoria disposta dal giudice amministrativo, l'amministrazione può essere onerata di riferire anche su fatti o provvedimenti sopravvenuti rilevanti per la decisione, così da consentire al Collegio di valutare l'attualità dell'interesse e il quadro amministrativo aggiornato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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