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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18472/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo infondate le doglianze sulla mancata citazione e sulla pretesa estensione degli effetti dell’impugnazione del coimputato. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il ricorso riguarda la mancata citazione in appello di due coimputati non appellanti, i quali hanno impugnato la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di altro coimputato, unico appellante. I ricorrenti lamentavano, in sostanza, di non essere stati destinatari della citazione ex art. 601, comma 1, c.p.p. e di non aver potuto partecipare al giudizio di appello, sostenendo indirettamente la necessità dell’estensione degli effetti dell’impugnazione proposta dal coimputato. La Corte osserva però che essi, in quanto coimputati non appellanti, non avevano diritto alla citazione, perché tale forma di partecipazione è prevista solo nei casi di appello del pubblico ministero o di effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., escluso nel caso concreto anche per la diversa e autonoma rilevanza delle condotte contestate, riferite a distinti periodi di gestione societaria. La Corte aggiunge che l’eventuale diritto all’estensione degli effetti dell’impugnazione non può essere fatto valere in sede di legittimità, ma solo in sede esecutiva, e che i ricorrenti non erano legittimati neppure a proporre appello incidentale, trattandosi di rimedio antagonista rispetto all’impugnazione di una parte avversa.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 1, c.p.p.

    La citazione dell’imputato non appellante nel giudizio di appello è dovuta solo in presenza di appello del pubblico ministero o nei casi di effetto estensivo previsti dalla legge; fuori da tali ipotesi non sussiste il diritto alla citazione.

  • art. 587 c.p.p.

    L’effetto estensivo dell’impugnazione non può essere fatto valere come motivo di ricorso per cassazione quando comporti una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi di appello; il relativo rimedio è esperibile in sede esecutiva anche oltre il giudicato.

  • art. 595 c.p.p.

    L’appello incidentale conserva natura esclusivamente antagonista rispetto all’impugnazione proposta da una parte processualmente avversa, anche dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 11/2018.

  • artt. 223 e 216, comma 1, n. 1) e 2), L. Fall.

    Norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello nei confronti del coimputato appellante.

Massime di principio

  • Il coimputato non appellante non ha un diritto generalizzato alla citazione nel giudizio di appello celebrato sull’impugnazione proposta da altro imputato; tale partecipazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • L’effetto estensivo dell’impugnazione va verificato secondo la natura personale o meno dei motivi accolti e, se contestato dal non appellante, il relativo esame non appartiene al giudizio di legittimità ma può essere fatto valere nella fase esecutiva.
  • L’appello incidentale mantiene una funzione meramente antagonista rispetto all’impugnazione avversaria e non attribuisce al coimputato un autonomo diritto di partecipazione al giudizio di appello del solo appellante principale.
  • Quando i fatti attribuiti ai coimputati sono autonomi e riferiti a distinti periodi di gestione, è meno configurabile un effetto estensivo automatico della decisione resa sull’impugnazione di uno solo di essi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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