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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25035/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato che aveva richiesto al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà e la liberazione condizionale. Il Tribunale ha negato i benefici ritenendo, in sintesi, che non fosse ancora formulabile una prognosi favorevole di reinserimento sociale: hanno pesato la gravità dei reati espiati, il consistente precedente penale, il tempo ancora lontano dal fine pena, la persistente appartenenza a un clan mafioso, le relazioni dell'equipe carceraria che suggerivano la prosecuzione del percorso intramurario e le informazioni negative di polizia; quanto alla liberazione condizionale, è stato valorizzato anche il mancato adempimento delle obbligazioni civili e la mancanza di qualsiasi interesse verso le vittime. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: 1) che era erronea l'affermazione di permanenza del vincolo con il clan, perché l'organizzazione sarebbe stata ormai disciolta per la collaborazione con la giustizia del capo e il suo successivo decesso; 2) che il provvedimento non avrebbe colto i segnali di cambiamento del condannato, desumibili anche dalla fruizione senza rilievi dei permessi premio; 3) che non sarebbe stato concesso neppure il beneficio della semilibertà, nonostante il principio di progressività del trattamento penitenziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza, la censura fondata sull'asserito scioglimento del clan mafioso, perché basata su un dato probatorio non trascritto né allegato e comunque non ricavabile dagli atti indicati nel ricorso. Ha poi reputato infondate le ulteriori doglianze: l'assenza di rilievi durante i permessi premio non basta a superare il giudizio prognostico richiesto per le misure alternative, occorrendo elementi positivi che indichino il buon esito della prova e la prevenzione del rischio di recidiva; parimenti, la semilibertà non deriva automaticamente dal principio di progressività, ma richiede la sussistenza di condizioni idonee al graduale reinserimento sociale. Nel caso concreto, la mancata esecuzione delle obbligazioni civili e l'assenza di qualunque interessamento verso le vittime rendevano non illogico il diniego del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Per ottenere l'affidamento in prova non basta l'assenza di indicazioni negative o il solo comportamento carcerario corretto; occorrono elementi positivi idonei a formulare una prognosi favorevole di buon esito della prova e di prevenzione della recidiva.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Il motivo è sintetizzato nei limiti strettamente necessari secondo la disciplina delle disposizioni attuative.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che presuppone un dato probatorio estraneo al ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza se il dato non è trascritto o allegato e non consente alla Corte di verificare la base fattuale della doglianza.
  • Per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non è sufficiente la mera assenza di comportamenti negativi in carcere o la regolare fruizione di permessi premio: serve la presenza di indicatori positivi di ravvedimento e di concreto e favorevole reinserimento sociale.
  • La semilibertà non è una conseguenza automatica del principio di progressività del trattamento penitenziario, ma presuppone una valutazione autonoma sulla presenza di condizioni che consentano un graduale reinserimento del detenuto nella società.
  • Nel giudizio sulle misure alternative, il mancato adempimento delle obbligazioni civili e la mancanza di iniziative, anche simboliche, verso le vittime possono legittimamente essere valorizzati in senso ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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