Cassazione Penale, Ordinanza n. 21856/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza che aveva rigettato il reclamo contro il precedente diniego di liberazione anticipata riferito a più periodi di esecuzione, computati a titolo di presofferto, fungibilità e avvenuta espiazione pena. Con due motivi, formalmente qualificati ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 54 ord. pen. ed ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ha lamentato l'erronea applicazione della disciplina sulla liberazione anticipata e l'illogicità/contraddittorietà della motivazione di rigetto. Il Tribunale aveva fondato il diniego sulla commissione, da parte del richiedente, di plurimi reati successivi ai periodi in valutazione, qualificati come gravi e reiterati, sulla pendenza di carichi pendenti e su una sanzione disciplinare, elementi ritenuti sintomatici della mancata adesione al percorso rieducativo e dell'assenza di revisione critica. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché meramente fattuali e rivalutative, e comunque manifestamente infondate, poiché la motivazione del provvedimento impugnato era logica, non apodittica e conforme ai principi di legittimità in tema di valutazione dei comportamenti successivi del detenuto ai fini della liberazione anticipata.
Norme richiamate
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
dedotta come base del ricorso per denunciata violazione di legge in relazione alla disciplina della liberazione anticipata.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
dedotta come base del ricorso per vizio di motivazione.
art. 54 ord. pen.
norma sostanziale invocata dal ricorrente in tema di liberazione anticipata.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
richiamato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto con motivi non consentiti o manifestamente infondati.
art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
richiamato quale parametro formale dei motivi di impugnazione, in quanto evocato dall'art. 591.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il giudice può valorizzare, con motivazione adeguata, la commissione di reati da parte del condannato anche se commessi in un momento in cui era sottoposto a custodia cautelare o si trovava in libertà, quale indice della mancata adesione al trattamento rieducativo o dell'assenza di revisione critica.
- La valutazione negativa ai fini della liberazione anticipata può fondarsi anche su comportamenti successivi ai periodi oggetto di richiesta, quando essi siano sintomatici della perdurante adesione a modelli di illegalità e siano illustrati in modo coerente nella motivazione.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in una diversa valutazione del materiale istruttorio, essendo ammissibili solo doglianze che evidenzino reali vizi di legge o manifeste illogicità della motivazione.
- Il diniego della liberazione anticipata è legittimo se il provvedimento richiama dati concreti, quali reati reiterati, carichi pendenti e sanzioni disciplinari, e li collega logicamente alla mancata finalità rieducativa richiesta per il beneficio.
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