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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25218/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato condannato in appello per rapina aggravata in concorso. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di violazione di legge e di motivazione nella valutazione della prova posta a fondamento della responsabilità per il reato contestato; 2) omessa o mancata riqualificazione del fatto in furto; 3) diniego delle attenuanti generiche; 4) vizio di legge e di motivazione nella determinazione della pena ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. La parte civile ha depositato conclusioni chiedendo la rifusione delle spese del grado, ma la richiesta è stata ritenuta tardiva. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze erano ripetitive di censure già proposte in appello e già disattese con motivazione immune da vizi logici, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Inoltre, la doglianza sull'attendibilità della persona offesa era inammissibile perché la valutazione di credibilità è riservata al giudice di merito, salvo manifeste contraddizioni non ravvisate nel caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre dichiarato non esaminabile la richiesta della parte civile di condanna alla rifusione delle spese del grado, perché proposta tardivamente oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611 c.p.p. per i motivi nuovi e le memorie delle parti private; il termine di cinque giorni è invece riservato alle sole memorie di replica.

Norme richiamate

  • artt. 110, 61, n. 5, 628, commi 1, 2 e 3, n. 1, c.p.

    Norme poste a base della condanna per rapina aggravata in concorso, richiamate solo come oggetto dei motivi di ricorso.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in furto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente reiterativa e diretta a una rivalutazione del merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma invocata per ottenere le attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto correttamente motivato e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati per contestare il trattamento sanzionatorio; la doglianza è stata giudicata inammissibile perché attinente alla rivalutazione del merito e già affrontata in appello.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    le parti private hanno facoltà di presentare motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza

    Il termine di quindici giorni vale per la proposizione delle richieste principali; il termine di cinque giorni riguarda soltanto le memorie di replica, non nuove istanze o conclusioni della parte civile.

  • art. 610 c.p.p.

    Non risulta richiamato nel testo fornito.

Massime di principio

  • In cassazione non sono consentite censure che si traducano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa e dei testimoni è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità evidenti.
  • La richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto o di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio non è ammissibile in cassazione quando richiede una rivalutazione del compendio probatorio e degli elementi di merito già scrutinati nei gradi precedenti.
  • Le parti private devono rispettare il termine di quindici giorni prima dell'udienza per depositare motivi nuovi, memorie e richieste principali; il termine di cinque giorni è riservato alle memorie di replica e non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta domande sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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