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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03280/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di cessione di un esercizio commerciale, nel quale l’efficacia dell’accordo era subordinata a una condizione sospensiva: la stipula, da parte dei promittenti acquirenti, di un nuovo contratto di locazione dei locali aziendali a condizioni più favorevoli rispetto a quelle in essere. Poiché il contratto definitivo non venne concluso nel termine prefissato, entrambe le parti esercitarono il recesso. I promittenti acquirenti agirono poi per ottenere l’accertamento della propria non inadempienza e la restituzione della caparra, oltre al pagamento del doppio della stessa, sostenendo che l’altra parte fosse invece inadempiente. Il promittente alienante resistette e chiese in via riconvenzionale lo scioglimento per inadempimento dei promittenti acquirenti, con diritto a trattenere la caparra. I giudici di merito esclusero l’inadempimento di entrambe le parti, ritennero non avverata la condizione sospensiva per causa non imputabile agli acquirenti e quindi legittimo il loro recesso, condannando il ricorrente alla restituzione della caparra. Con il ricorso per cassazione il promittente alienante dedusse: (i) falsa applicazione dell’art. 1350 n. 8 c.c. in relazione alla prova della mancata stipula della locazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato la mancanza di forma scritta della locazione commerciale, non necessaria se di durata non ultranovennale; (ii) falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse considerato indefettibile il consenso del comproprietario per la locazione, mentre la locazione della cosa comune sarebbe valida anche se uno dei comproprietari travalica i limiti della propria gestione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non erano pertinenti al decisum, poiché la Corte d’appello non aveva fondato la decisione sulla necessità della forma scritta della locazione né sul difetto di consenso del comproprietario, ma aveva accertato solo che la locazione non era stata stipulata e che tale mancata stipula non era imputabile ai promittenti acquirenti, con conseguente insussistenza del loro inadempimento. I motivi erano inoltre nuovi rispetto al thema decidendum dei gradi di merito e, comunque, diretti a censurare l’apprezzamento delle prove testimoniali, insindacabile in cassazione se motivato. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1350 n. 8 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’erronea applicazione del requisito di forma scritta alla locazione commerciale; la Corte però precisa che la decisione impugnata non si fondava su tale norma.

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della locazione della cosa comune anche in assenza del consenso di tutti i comproprietari; la Corte osserva che tale profilo non era stato posto a base della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata come parametro dei motivi di ricorso per denunciare falsa applicazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso è inammissibile se i motivi non sono specifici e non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e pertinenti al decisum: è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio della sentenza impugnata.
  • Non sono ammissibili in cassazione doglianze nuove, cioè questioni non dedotte o non trattate nei precedenti gradi di merito.
  • L’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, se sorretto da motivazione, non è sindacabile in cassazione come se fosse un nuovo giudizio di fatto.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull’accertamento della mancata imputabilità di un evento alla parte onerata, le censure che attaccano aspetti giuridici estranei a tale ratio non possono condurre alla cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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