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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-133/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2020. — B. M. M. e a. contro État belge. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di immigrazione – Diritto al ricongiungimento familiare – Direttiva 2003/86/CE – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di “figlio minorenne” – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Figli del soggiornante divenuti maggiorenni nelle more del procedimento decisionale o del procedimento giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare. — Cause riunite C-133/19, C-136/19 e C-137/19

Giurisprudenza europea62019CJ0133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita dal Conseil d’État belga, chiarisce che per la nozione di "figlio minorenne" nella direttiva sul ricongiungimento familiare conta la data di presentazione della domanda, non quella della decisione amministrativa o giudiziale. Ciò evita che l’esito dipenda dalla durata dei procedimenti e garantisce il rispetto dell’interesse superiore del minore e della certezza del diritto. La Corte aggiunge che il ricorso avverso il rigetto non può essere dichiarato irricevibile per il solo fatto che il richiedente ha raggiunto la maggiore età durante il processo.

Ricongiungimento familiare: l’età del figlio si valuta alla data di presentazione della domanda e non a quella della decisione, e il ricorso non può essere dichiarato irricevibile perché il minore è divenuto maggiorenne nel frattempo.

La questione giuridica

Nei rinvii pregiudiziali, la Corte è chiamata a stabilire: 1) se, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86/CE, la nozione di "figlio minorenne" debba essere valutata alla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare oppure alla data in cui l’autorità nazionale decide, eventualmente dopo il giudizio; 2) se l’articolo 18 della direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a che il ricorso contro il rigetto della domanda sia dichiarato irricevibile perché il figlio è divenuto maggiorenne durante il procedimento giurisdizionale.

Principio di diritto

Ai fini del ricongiungimento familiare previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86/CE, deve farsi riferimento alla data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno: se il figlio era minorenne a tale data, il successivo raggiungimento della maggiore età durante il procedimento amministrativo o giudiziale non fa venir meno il diritto. Inoltre, l’articolo 18 della direttiva, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a che il ricorso contro il rigetto della domanda sia dichiarato irricevibile solo perché il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 5, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 18 della direttiva 2003/86/CE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ricongiungimento familiare e maggior età sopravvenuta

La sentenza riguarda tre rinvii pregiudiziali del Conseil d’État (Belgio) in materia di visto e soggiorno per ricongiungimento familiare di figli di un soggiornante titolare di protezione internazionale in Belgio. La Corte interpreta la direttiva 2003/86/CE alla luce della Carta dei diritti fondamentali, con particolare attenzione all’interesse superiore del minore e al diritto a un ricorso effettivo.

Fatti e procedimento principale

B.M.M., cittadino guineano soggiornante in Belgio, aveva presentato domande per il ricongiungimento con i figli B.S., B.M. e B.M.O. Le autorità belghe avevano respinto le domande per l’uso di dati o documenti ritenuti falsi o ingannevoli, facendo applicazione dell’articolo 10 ter, paragrafo 3, della legge belga del 15 dicembre 1980.

I ricorrenti avevano impugnato i rigetti dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers, ma quest’ultimo aveva dichiarato i ricorsi irricevibili per difetto di interesse, rilevando che, al momento della decisione giudiziale, i figli erano nel frattempo divenuti maggiorenni e non soddisfacevano più i requisiti per il ricongiungimento come figli minorenni.

Normativa rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • la direttiva 2003/86/CE, in particolare gli articoli 1, 4, 5, 16 e 18;
  • l’articolo 7 della Carta, sul rispetto della vita privata e familiare;
  • l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, sull’interesse superiore del minore e sulle relazioni con i genitori;
  • l’articolo 47 della Carta, sul diritto a un ricorso effettivo;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio.

Sono richiamati anche i considerando 2, 4, 6, 9 e 13 della direttiva 2003/86/CE, che sottolineano la tutela della famiglia, l’importanza del ricongiungimento e l’esigenza di procedure efficaci, trasparenti ed eque.

Prima questione: momento rilevante per qualificare il figlio come minorenne

La Corte osserva che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri obblighi positivi precisi: nei casi previsti, il ricongiungimento deve essere autorizzato senza margini discrezionali. La disposizione però non indica espressamente il momento a cui riferire il requisito dell’età.

Per ragioni di interpretazione autonoma e uniforme del diritto dell’Unione, la Corte afferma che il requisito dell’età va valutato alla data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno, non alla data della decisione amministrativa o giurisdizionale. Diversamente, il diritto al ricongiungimento dipenderebbe dalla durata del procedimento, cioè da circostanze imputabili all’amministrazione o ai giudici, con effetti incompatibili con l’interesse superiore del minore, la parità di trattamento e la certezza del diritto.

La Corte precisa anche che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), non consente di smentire tale conclusione: l’età non è considerata una condizione sostanziale che possa essere rivalutata fino al momento della decisione, ma una condizione di ammissibilità che si apprezza al momento della domanda.

Seconda questione: ammissibilità del ricorso dopo la maggiore età

Quanto al ricorso giurisdizionale, la Corte afferma che l’articolo 18 della direttiva, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, impone che il ricorso sia effettivo e reale. Ne consegue che il ricorso contro il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare presentata da un minore non può essere dichiarato irricevibile solo perché il richiedente è divenuto maggiorenne durante il processo.

La Corte aggiunge che non si può escludere che permanga un interesse a una decisione di merito anche dopo la maggiore età, ad esempio per eventuali azioni risarcitorie o altri effetti giuridici interni. Il giudizio nazionale deve quindi poter essere portato a termine, senza che la sopravvenuta maggiore età elimini automaticamente l’interesse processuale.

Decisione della Corte

La Corte risponde che:

  • ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 2003/86/CE, la data di riferimento è quella della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare;
  • l’articolo 18 della direttiva, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta alla dichiarazione di irricevibilità del ricorso per il solo fatto che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio.

Principio affermato

Il principio di diritto è che la tutela del ricongiungimento familiare dei figli minorenni non può essere compromessa dalla durata del procedimento amministrativo o giurisdizionale: il requisito dell’età si cristallizza alla data di presentazione della domanda, e il ricorso contro il rigetto deve restare effettivamente esperibile anche se la maggiore età sopravviene durante il contenzioso.

Come è indicizzato

Materiericongiungimento familiareimmigrazionediritti fondamentalitutela giurisdizionale effettivastatus dei minori

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