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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Puglia, contestando principalmente che il contribuente avesse riproposto tardivamente, mediante una memoria successiva al controricorso, l'eccezione secondo cui gli avvisi di accertamento sarebbero stati preclusi dalla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 15 della legge n. 289 del 2002. In via ulteriore, l'Agenzia contestava anche l'interpretazione e l'applicazione di tale norma. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale su questioni non esaminate dai giudici di merito, relative all'insufficienza delle presunzioni utilizzate, alla permanenza dei verificatori oltre trenta giorni e all'inidoneità dei soli movimenti bancari a fondare l'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto assorbito il secondo. Ha stabilito che il contribuente vittorioso in primo grado può riproporre in appello le questioni rimaste assorbite senza proporre appello incidentale, ma deve farlo specificamente e tempestivamente nell'atto di controdeduzioni depositato entro il termine per la costituzione in giudizio. Non è sufficiente un generico richiamo agli atti precedenti né è possibile sviluppare tali eccezioni per la prima volta in una memoria tardiva. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione. I tre motivi del ricorso incidentale del contribuente sono stati dichiarati inammissibili perché riguardavano questioni non decise e il contribuente non era soccombente su di esse.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 54 e 23

    Le difese e le eccezioni dell'appellato devono essere proposte nel rispetto dei termini e delle modalità del giudizio tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte specificamente in appello, altrimenti si intendono rinunciate. Per l'appellato totalmente vittorioso non è necessario l'appello incidentale, ma la riproposizione deve essere tempestiva e non può consistere in un mero richiamo agli atti precedenti.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15

    La definizione agevolata della lite potenziale può produrre effetti preclusivi sull'esercizio del potere impositivo, ma la relativa eccezione deve essere validamente e tempestivamente dedotta nel processo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39

    Riguardano rispettivamente l'utilizzabilità dei dati bancari e i presupposti dell'accertamento induttivo; nel caso concreto la Corte non ha esaminato tali questioni perché assorbite e poi dichiarate inammissibili in sede di ricorso incidentale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    Disciplina i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria in materia IVA, compreso l'utilizzo degli elementi bancari; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5

    Prevede limiti alla permanenza dei verificatori presso i locali del contribuente; l'eccezione relativa al superamento del termine non è stata decisa per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il contribuente totalmente vittorioso in primo grado non deve necessariamente proporre appello incidentale per riproporre le eccezioni assorbite, ma deve formularle in modo specifico e completo nelle controdeduzioni tempestive.
  • Un generico richiamo al ricorso introduttivo o agli atti precedenti non equivale alla specifica riproposizione delle eccezioni e può comportare la decadenza dalla relativa difesa.
  • Le questioni assorbite dal giudice di merito non possono normalmente costituire oggetto di ricorso incidentale per cassazione se la parte non è soccombente su di esse; potranno essere riproposte nel giudizio di rinvio, se ne ricorrono i presupposti.
  • La Corte di cassazione può cassare con rinvio una sentenza per un errore processuale senza esaminare le questioni sostanziali, lasciandole al giudice di rinvio.
  • Quando una sentenza di primo grado accoglie il ricorso per una ragione assorbente, l'ufficio che impugna tale ragione non deve necessariamente impugnare anche le questioni assorbite; per evitare il giudicato interno è sufficiente contestare la statuizione decisiva o l'assorbimento.

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