Sentenza n. 10979/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 10828/2024 pubbl. il 29/10/2024, emessa dal Tribunale di Roma, I Sez. Lav., passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 10828/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, e aveva condannato il Ministero a dare applicazione a tale statuizione. Il Ministero, non costituito, non ha fornito chiarimenti né prova dell’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ritenendo sussistenti anche la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e i presupposti per l’accoglimento della domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha rilevato che, in sede di ottemperanza, non sono più sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato e che l’Amministrazione, rimasta contumace, non ha dimostrato l’adempimento. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha respinto allo stato la domanda di penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato il commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione è stato ritenuto verificato e necessario ai fini dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo deve verificare l’esistenza di un giudicato, la sua rituale notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- L’Amministrazione che, a fronte della deduzione di inadempimento, rimanga contumace e non fornisca prova o chiarimenti sull’avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l’onere di dimostrare l’adempimento della propria obbligazione.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già accertata dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l’attuazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e successivamente richiesta o applicata in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
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