Cassazione Penale, Ordinanza n. 11558/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In fatto, la Corte di merito aveva valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato, inclusi precedenti per reati in materia di stupefacenti e un omicidio colposo; la difesa sosteneva che una delle precedenti condanne per il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 dovesse essere espunta per duplicazione, ma la Corte territoriale aveva ritenuto comunque sussistenti ulteriori precedenti idonei a sorreggere la recidiva e il diniego delle generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse risposto in modo corretto e logico ai motivi di gravame, evidenziando numerosi precedenti penali dell'imputato e, anche ipotizzando l'espunzione di una delle precedenti condanne indicate dalla difesa, la permanenza di altri precedenti sufficienti a giustificare sia l'applicazione della recidiva sia il diniego delle attenuanti generiche, alla luce della personalità dell'imputato, dei precedenti anche di polizia e delle modalità del fatto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie incriminatrice per il reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità, per il quale l'imputato era stato condannato.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come precedente condanna dell'imputato in materia di stupefacenti; la difesa ne contestava la duplicazione di una seconda condanna, ma ciò non escludeva la rilevanza di altri precedenti.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva può essere respinta quando, anche espungendo uno dei precedenti contestati dalla difesa, residuano ulteriori precedenti penali idonei a giustificare il giudizio di maggiore pericolosità o capacità delinquenziale dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi in modo concreto la personalità dell'imputato, i suoi precedenti penali e di polizia e le modalità della condotta contestata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già confutate con motivazione logica e non manifestamente illogica dalla sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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