Ordinanza n. 186/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 53 in data 16 gennaio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 53 del 16 gennaio 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 53 del 16 gennaio 2025 nei confronti delle amministrazioni intimate, rimaste non costituite. Il TAR ha rilevato che la notifica del titolo giudiziale a mezzo PEC non era stata comprovata mediante il deposito del file nativo della notificazione, ma soltanto mediante una copia cartacea scannerizzata della ricevuta di consegna. La questione istruttoria riguarda quindi la validità e l’idoneità della documentazione prodotta per dimostrare la notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ritenendo necessario che la ricorrente depositi il file nativo relativo alla notificazione del titolo giudiziale in formato .eml oppure .msg. Secondo il Collegio, la prova della notificazione a mezzo PEC deve essere fornita esclusivamente tramite il file nativo, poiché soltanto tale formato, contenente la firma del gestore di posta, garantisce l’autenticità del messaggio, la provenienza dall’ente gestore della consegna e l’assenza di modifiche o alterazioni. È stato assegnato alla ricorrente il termine di venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 12 marzo 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza e non è stata adottata una pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando la notificazione di un titolo giudiziale è avvenuta tramite PEC, la relativa prova deve essere prodotta mediante il file nativo della notificazione, in formato .eml o .msg, e non mediante una stampa cartacea o una copia PDF ottenuta tramite scansione.
- La produzione del file nativo della PEC è necessaria perché consente di verificare la firma del gestore di posta e, conseguentemente, l’autenticità, la provenienza e l’integrità del messaggio di notificazione.
- Qualora la prova della notificazione del titolo sia documentata in modo non idoneo, il giudice dell’ottemperanza può disporre un incombente istruttorio, assegnando alla parte un termine per depositare il file nativo e rinviando la causa a una successiva camera di consiglio.
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