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Sentenza

Sentenza n. 710/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 26 febbraio 2026 che disponeva nuovamente la sospensione dei lavori per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni in ragione di asseriti dissesti e rischi di instabilità geologica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza per la realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni. Dopo precedenti pronunce del TAR che avevano annullato atti comunali di arresto procedimentale e avevano accertato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza, il Comune, con il provvedimento impugnato, ha ordinato nuovamente la sospensione dei lavori, richiamando eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2026, fenomeni di smottamento e dissesto del versante e una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 21-quater e 21-octies della l. n. 241/1990, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, la violazione dell’Ordinanza n. 1180/2026 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avrebbe riservato eventuali poteri preclusivi al Commissario delegato, nonché la violazione del termine massimo di 45 giorni previsto dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare, ha contestato che il Comune avesse fondato la sospensione su eventi meteorologici generali e su una mera segnalazione alla Protezione civile, senza acquisire concrete evidenze tecniche riferite al sito specifico, e ha lamentato il carattere sine die e dilatorio della misura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ravvisato un effettivo difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’amministrazione si è limitata a richiamare una segnalazione inviata alla Protezione civile e la necessità di futuri approfondimenti tecnici, senza allegare la segnalazione né dimostrare che fossero stati eseguiti rilievi, indagini geognostiche o verifiche di stabilità prima dell’adozione dell’atto. Il riferimento a una concreta situazione di pericolo non è risultato coerente con la condotta complessiva del Comune, che non aveva adottato misure tipiche conseguenti a un rischio attuale per l’incolumità, come lo sgombero degli edifici limitrofi o la chiusura della strada, mentre l’area era rimasta accessibile e gli edifici risultavano occupati. La perizia tecnica prodotta dalla ricorrente, attestante la stabilità del fronte e l’assenza di interferenze delle fondazioni con l’equilibrio del versante, è stata ritenuta sufficiente indizio contrario, in assenza di una motivazione tecnica di segno opposto. Il TAR ha inoltre rilevato la violazione dell’art. 21-quater della l. n. 241/1990, poiché la sospensione non indicava un termine espresso e subordinava la ripresa dei lavori alla futura e generica definizione degli interventi di consolidamento, configurando una sospensione sine die, incompatibile con l’obbligo di limitare la misura al tempo strettamente necessario. È stato altresì rilevato il mancato rispetto del termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, comunque già decorso. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre oneri di legge. Considerata la reiterazione di atti di arresto procedimentale già annullati e il possibile danno per le casse comunali, il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; il mero richiamo a eventi meteorologici e a futuri approfondimenti tecnici non è sufficiente a giustificare una sospensione fondata su un rischio specifico.

  • art. 21-quater l. n. 241/1990

    tempo strettamente necessario

    La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere temporalmente delimitata e disposta solo per il tempo strettamente necessario; è illegittima una sospensione sine die subordinata alla futura e generica definizione di interventi.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    La norma è indicata tra quelle asseritamente violate, ma la decisione fonda l’annullamento principalmente sul difetto di istruttoria e motivazione e sulla violazione della disciplina della sospensione.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    Il limite di 45 giorni per la sospensione dei lavori edilizi non risulta rispettato; il termine era comunque decorso senza l’adozione di nuovi provvedimenti.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Una misura amministrativa di sospensione dei lavori fondata su un rischio geologico o per la pubblica incolumità richiede un’istruttoria concreta e attuale riferita allo specifico sito; il richiamo a eventi meteorologici generali, a una mera segnalazione o alla necessità di futuri accertamenti tecnici non dimostra di per sé l’esistenza del rischio.
  • La motivazione di un provvedimento cautelare o impeditivo deve indicare gli elementi tecnici posti a fondamento della misura e non può limitarsi a prospettare accertamenti futuri non ancora eseguiti o acquisiti al procedimento.
  • La mancata adozione, da parte dell’amministrazione, delle ordinarie misure coerenti con un asserito pericolo attuale per l’incolumità, come lo sgombero degli edifici o la chiusura della viabilità, può costituire elemento sintomatico dell’insussistenza o dell’insufficiente dimostrazione del rischio posto a fondamento della sospensione.
  • La sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere limitata al tempo strettamente necessario e deve contenere un termine espresso; una sospensione subordinata a eventi futuri e indeterminati costituisce una sospensione sine die illegittima.
  • Il termine massimo previsto dall’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 per la sospensione dei lavori edilizi non può essere eluso mediante il mantenimento di una sospensione indeterminata o mediante il rinvio a futuri approfondimenti tecnici.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioMotivazione del provvedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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