Sentenza del 01/10/2018 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Asti
Irpef - Terreni pertinenziali- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ai terreni qualificati come pertinenziali rispetto a un fabbricato. Il principio riportato afferma che la nozione di pertinenza non deve essere valutata esclusivamente sulla base della destinazione formale attribuita dal proprietario, ma considerando anche le caratteristiche oggettive del terreno e il suo rapporto effettivo con il fabbricato. Sono quindi ricompresi anche terreni non strettamente, effettivamente e necessariamente pertinenziali, poiché una valutazione meramente formale consentirebbe al proprietario di eludere l'applicazione della norma.
La decisione
Il testo non contiene il dispositivo né lo svolgimento completo della sentenza. È tuttavia ricavabile il principio secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR, la qualificazione del terreno come pertinenziale deve essere accertata in concreto, sulla base delle caratteristiche oggettive e del collegamento funzionale con il fabbricato, senza attribuire valore decisivo alla sola destinazione formale risultante dalla volontà del proprietario.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Rientrano nell'art. 67 lett. b) D.P.R. 917/1986 anche i terreni non strettamente, effettivamente e necessariamente pertinenziali.
La norma è interpretata in modo sostanziale: la pertinenzialità deve essere valutata considerando le caratteristiche oggettive del terreno e il rapporto concreto con il fabbricato, non soltanto la sua destinazione formale. L'obiettivo è impedire che il contribuente possa aggirare la disciplina fiscale mediante una qualificazione meramente nominale.
Massime di principio
- In materia tributaria, la qualificazione di un terreno come pertinenziale non dipende esclusivamente da quanto dichiarato o formalmente scelto dal proprietario, ma deve essere verificata alla luce degli elementi oggettivi del caso concreto.
- Quando una norma fiscale potrebbe essere elusa mediante una semplice classificazione formale, prevale un'interpretazione sostanziale basata sull'effettiva funzione economica e sul collegamento funzionale tra i beni.
- Per stabilire se un terreno rientri nella disciplina delle pertinenze, occorre esaminare il rapporto con il fabbricato, la conformazione dei luoghi, l'utilizzo concreto, l'autonomia del terreno e ogni altro elemento oggettivo rilevante.
- La sola mancanza di una pertinenzialità strettamente necessaria non esclude automaticamente l'applicazione della norma, se il collegamento pertinenziale risulta comunque effettivo e oggettivamente riconoscibile.
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