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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26250/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere) per il delitto di riciclaggio (capo A) e aveva applicato misura domiciliare per il tentato reato di intestazione fittizia (capo C). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria e la tipicità della condotta di riciclaggio, sostenendo che si trattò di un mero giroconto privo di efficacia dissimulatoria, che l'azione fosse inidonea perche la somma fu bloccata (rendendo impossibile il risultato) e che la valutazione delle esigenze cautelari fosse illogica e generica

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile rispetto al capo C per sopravvenuta carenza di interesse (la misura è stata dichiarata inefficace dal GIP). Quanto al capo A (riciclaggio) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale del riesame che ha fondato la misura sulla complessità e programmazione dissimulatoria dei trasferimenti, sulle intercettazioni e sui contatti internazionali, nonché sulle esigenze di prevenzione speciale e di tutela della prova. E' stata disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 bis c.p.

    E' richiamata l'aggravante per finalità di agevolazione di un sodalizio mafioso; il Tribunale per il riesame aveva escluso tale aggravante nella motivazione impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha sollevato vizio di violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione alla tipicità del riciclaggio

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamata per contestare il vizio di motivazione del provvedimento di riesame (illogicità o mera apparenza)

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata per le esigenze cautelari di prevenzione speciale; il tribunale ha ritenuto sussistere tali esigenze in ragione dei contatti e delle attitudini a ripetere condotte simili

  • artt. 274, comma 1, lett. a) e c) c.p.p.; art. 275 c.p.p.

    Articolato normativo relativo alle esigenze cautelari e alle misure; il ricorso contestava la valutazione della loro attualità e concretezza

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla possibile configurazione del concorso in reato; la Corte ha ritenuto che il professionista abbia agito con autonomia e quindi rispondesse per riciclaggio, non per concorso in autoriciclaggio

  • art. 117 c.p.

    Richiamato in tema di concorso di persone nel reato come riferimento normativo generale

  • art. 648-ter.1 c.p.

    Norma sull'autoriciclaggio: la Corte ha richiamato orientamenti che distinguono l'autoriciclaggio dalla condotta autonoma del professionista, ritenendo applicabile il reato di riciclaggio al suo operato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte in favore della parte resistente

Massime di principio

  • La perdita di interesse per sopravvenienze (es. inefficacia o sostituzione della misura) rende inammissibile il ricorso rispetto al capo interessato
  • In materia cautelare la Corte di cassazione esercita un sindacato limitato: valuta la logicità e la conformità alle regole giuridiche della motivazione, ma non rientra nella valutazione di merito delle prove già apprezzate dal giudice di merito
  • Le intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio intercettato costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se motivate logicamente
  • Il reato di riciclaggio può configurarsi anche attraverso trasferimenti formalmente tracciabili se tali atti rientrano in un progetto unitario finalizzato a far perdere la traccia della provenienza illecita
  • La qualificazione giuridica della condotta (es. riciclaggio vs autoriciclaggio o concorso) dipende dal ruolo e dall'autonomia dell'agente: un professionista che opera autonomamente e retribuito per il servizio può rispondere di riciclaggio distinto dall'autoriciclaggio dell'autore delle provviste
  • La gravità indiziaria e le esigenze cautelari possono legittimare misure detentive anche quando alcuni atti risultino in parte bloccati, se esiste un programma criminoso strutturato e contatti finalizzati al compimento del piano
  • La sostituzione della misura custodiale con una meno afflittiva (es. arresti domiciliari) può incidere sull'interesse a proseguire il ricorso cautelare

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