Cassazione Penale, Sentenza n. 26250/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere) per il delitto di riciclaggio (capo A) e aveva applicato misura domiciliare per il tentato reato di intestazione fittizia (capo C). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria e la tipicità della condotta di riciclaggio, sostenendo che si trattò di un mero giroconto privo di efficacia dissimulatoria, che l'azione fosse inidonea perche la somma fu bloccata (rendendo impossibile il risultato) e che la valutazione delle esigenze cautelari fosse illogica e generica
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile rispetto al capo C per sopravvenuta carenza di interesse (la misura è stata dichiarata inefficace dal GIP). Quanto al capo A (riciclaggio) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del tribunale del riesame che ha fondato la misura sulla complessità e programmazione dissimulatoria dei trasferimenti, sulle intercettazioni e sui contatti internazionali, nonché sulle esigenze di prevenzione speciale e di tutela della prova. E' stata disposta la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 bis c.p.
E' richiamata l'aggravante per finalità di agevolazione di un sodalizio mafioso; il Tribunale per il riesame aveva escluso tale aggravante nella motivazione impugnata
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha sollevato vizio di violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione alla tipicità del riciclaggio
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamata per contestare il vizio di motivazione del provvedimento di riesame (illogicità o mera apparenza)
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata per le esigenze cautelari di prevenzione speciale; il tribunale ha ritenuto sussistere tali esigenze in ragione dei contatti e delle attitudini a ripetere condotte simili
artt. 274, comma 1, lett. a) e c) c.p.p.; art. 275 c.p.p.
Articolato normativo relativo alle esigenze cautelari e alle misure; il ricorso contestava la valutazione della loro attualità e concretezza
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione alla possibile configurazione del concorso in reato; la Corte ha ritenuto che il professionista abbia agito con autonomia e quindi rispondesse per riciclaggio, non per concorso in autoriciclaggio
art. 117 c.p.
Richiamato in tema di concorso di persone nel reato come riferimento normativo generale
art. 648-ter.1 c.p.
Norma sull'autoriciclaggio: la Corte ha richiamato orientamenti che distinguono l'autoriciclaggio dalla condotta autonoma del professionista, ritenendo applicabile il reato di riciclaggio al suo operato
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte in favore della parte resistente
Massime di principio
- La perdita di interesse per sopravvenienze (es. inefficacia o sostituzione della misura) rende inammissibile il ricorso rispetto al capo interessato
- In materia cautelare la Corte di cassazione esercita un sindacato limitato: valuta la logicità e la conformità alle regole giuridiche della motivazione, ma non rientra nella valutazione di merito delle prove già apprezzate dal giudice di merito
- Le intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio intercettato costituiscono valutazione di fatto riservata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se motivate logicamente
- Il reato di riciclaggio può configurarsi anche attraverso trasferimenti formalmente tracciabili se tali atti rientrano in un progetto unitario finalizzato a far perdere la traccia della provenienza illecita
- La qualificazione giuridica della condotta (es. riciclaggio vs autoriciclaggio o concorso) dipende dal ruolo e dall'autonomia dell'agente: un professionista che opera autonomamente e retribuito per il servizio può rispondere di riciclaggio distinto dall'autoriciclaggio dell'autore delle provviste
- La gravità indiziaria e le esigenze cautelari possono legittimare misure detentive anche quando alcuni atti risultino in parte bloccati, se esiste un programma criminoso strutturato e contatti finalizzati al compimento del piano
- La sostituzione della misura custodiale con una meno afflittiva (es. arresti domiciliari) può incidere sull'interesse a proseguire il ricorso cautelare
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