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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09667/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, con concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa lamentava, in sostanza, due profili: da un lato, la possibilità di revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena, assumendo che il primo giudice avrebbe trascurato precedenti ostativi risultanti dal casellario; dall'altro, chiedeva la sostituzione della pena con una sanzione sostitutiva, sostenendo che ricorressero i presupposti per applicarla. La Corte rileva però che non risultava comprovata la presenza in atti di un casellario attestante precedenti ostativi, che la censura sulla pena sostitutiva era generica perché priva di concreta dimostrazione del giudizio prognostico favorevole, e soprattutto che mancava interesse al ricorso, poiché la sospensione condizionale concessa era ostativa all'applicazione della sanzione sostitutiva, sicché l'eventuale accoglimento della doglianza non avrebbe apportato un effettivo vantaggio all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il difetto di interesse, osservando che la sospensione condizionale della pena già concessa precludeva la sostituzione della pena richiesta dalla difesa, con conseguente assenza di utilità concreta dall'eventuale accoglimento della censura. Ha inoltre richiamato, in via concorrente, la genericità delle deduzioni sulla pena sostitutiva e l'assenza di una comprovata base documentale per sostenere la revoca d'ufficio della sospensione condizionale. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non è sorretta da un concreto interesse dell'imputato all'impugnazione, cioè quando l'eventuale accoglimento non potrebbe apportare un vantaggio effettivo alla parte ricorrente.
  • La richiesta di sostituzione della pena deve essere sostenuta da allegazioni specifiche e da una effettiva valutazione prognostica favorevole; deduzioni generiche non consentono l'accoglimento della doglianza.
  • La sospensione condizionale della pena può essere ostativa all'applicazione della pena sostitutiva richiesta: se il beneficio già concesso neutralizza l'utilità pratica della diversa sanzione invocata, manca l'interesse ad agire.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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