Cassazione Penale, Sentenza n. 12196/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari loro applicata. Hanno dedotto vizi di motivazione e di diritto: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari attuali (richiamo ad una precedente ordinanza di riesame che non aveva valutato intercettazioni sopravvenute), mancata considerazione del decorso del tempo e del comportamento processuale, la modificazione del quadro delle imputazioni (alcuni reati esclusi in sede di rinvio a giudizio) e l'assenza di precedenti penali per Francesco Barretta, tali da rendere venute meno le esigenze cautelari e richiedere la revoca o la misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile la rivalutazione dei gravi indizi di colpevolezza in questa sede e ha condiviso la decisione del Tribunale per il riesame che aveva confermato la sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha valorizzato il quadro di gravità indiziaria, la natura organizzata, iterata e professionale delle condotte (anni di commissione, protocolli amministrativi usati), l'assenza di elementi di novità significativi rispetto al momento genetico della misura e il fatto che la riduzione di alcune contestazioni non ha eliminato il profilo organizzativo e l'attitudine al crimine economico. Ha ritenuto congrua la misura degli arresti domiciliari anche per impedire contatti tra associati e terzi che favorivano le condotte illecite. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione per cassazione delle ordinanze del giudice per le indagini preliminari e del giudice per il riesame; usata come titolo procedurale per l'appello proposto dai ricorrenti.
art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e motivi di diritto per la censura in Cassazione (violazione di norme di diritto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto che i rilievi sui profili cautelari non consentivano una censura utile alla cassazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Principio dell'attualità delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che, nonostante il decorso del tempo e alcune modifiche dell'impianto accusatorio, non vi fossero "aluid novi" tali da escludere l'attualità delle esigenze cautelari.
art. 275 cod. proc. pen.
Regole sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto congrua la scelta degli arresti domiciliari per la funzione impeditiva e dissuasiva rispetto ai contatti tra associati.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che prevede la condanna al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nei confronti dei ricorrenti.
Massime di principio
- La riduzione o l'esclusione di alcune contestazioni non elimina automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari se permangono elementi che evidenziano una struttura organizzata e professionale delle condotte illecite.
- Per valutare l'attualità delle esigenze cautelari i giudici confrontano il momento genetico della misura con eventuali "altrae novità": l'assenza di elementi nuovi rilevanti può giustificare il mantenimento della misura anche dopo un certo decorso temporale.
- La personalità e la vita antefatto degli indagati possono essere considerate per differenziare le posizioni, ma quando prevale il profilo organizzativo del reato tale valutazione può risultare insufficiente a modificare la misura.
- La scelta di misure detentive meno afflittive (es. sostituzione degli arresti domiciliari) richiede che il giudice ritenga superabili le esigenze cautelari di inibizione di contatti e reiterazione: se queste persistono, la misura custodiale è giustificata.
- In sede di Cassazione l'esame è limitato ai vizi di diritto e di motivazione; la Corte non riesamina liberamente la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fatta dai giudici di merito.
- Le misure cautelari possono essere sorrette dalla prova della ripetitività, dalla durata temporale e dall'uso di modalità professionali e organizzative per la commissione dei reati, fattori che aumentano la rilevanza delle esigenze cautelari.
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