Ordinanza n. 175/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: a - dell'ordinanza n. 364 del 10/12/2025, notificata in pari data a mezzo pec, con la quale la Commissione Straordinaria del Comune di Poggiomarino, in persona della dott.ssa Gabriella D'Orso, ha ordinato al Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno la rimozione, con la massima urgenza, di rifiuti speciali pericolosi depositati presso una strada sterrata, in territorio comunale, costeggiante il fiume Sarno, nonché lo smaltimento/recupero degli stessi nei modi di legge, comunicandone il compimento; b- di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente al suindicato atto sindacale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che impone la rimozione urgente e lo smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi depositati presso una strada sterrata costeggiante il fiume Sarno
Esito
La controversia
Il Consorzio ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza della Commissione Straordinaria del Comune di Poggiomarino che gli imponeva la rimozione e lo smaltimento o recupero di rifiuti speciali pericolosi. Il Comune resistente ha eccepito l'incompetenza interna della Sezione staccata di Salerno, sostenendo che la controversia dovesse essere trattata dal TAR Campania con sede nel capoluogo, poiché l'atto era stato adottato dal Comune di Poggiomarino, situato in provincia di Napoli, e produceva effetti esclusivamente nel relativo territorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso né la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Rilevata l'eccezione concernente la competenza interna tra la sede centrale e la sezione staccata del TAR Campania, ha applicato l'art. 47, comma 2, c.p.a., secondo cui tale eccezione deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente nell'atto di costituzione o comunque entro il termine previsto, e deve essere decisa dal Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta. Gli atti sono stati pertanto trasmessi al Presidente del TAR Campania, sede di Napoli, per i provvedimenti di competenza.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, c.p.a.
se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell'atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui art. 46, comma 1. Il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale provvede sull'eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta
L'eccezione di incompetenza interna tra sede centrale e sezione staccata deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente nei termini previsti e viene decisa dal Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile; il collegio deve trasmettere gli atti al Presidente per tale decisione.
art. 46, comma 1, c.p.a.
La disposizione è richiamata esclusivamente per individuare il termine entro il quale deve essere proposta l'eccezione ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- L'eccezione relativa alla ripartizione interna delle controversie tra la sede centrale di un TAR e una sua sezione staccata deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente nell'atto di costituzione o, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione dell'amministrazione intimata previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a.
- Quando viene sollevata un'eccezione di incompetenza interna tra la sede centrale e la sezione staccata di un TAR, la relativa decisione spetta al Presidente del TAR, che provvede con ordinanza motivata non impugnabile, previa audizione delle parti che ne facciano richiesta; il collegio investito del ricorso deve trasmettere gli atti al Presidente.
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