Sentenza n. 1773/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 938/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 27 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente, per complessivi euro 2.000,00, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora per l’ulteriore ritardo. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata conferita su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e successivamente trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa si limitava a delegare il difensore a rappresentare e difendere la parte “nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, senza indicare il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente o la data del rilascio. Il Collegio ha ritenuto che tale procura non integrasse una procura speciale idonea per il processo amministrativo. Ha inoltre escluso sia la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura sia la concessione dell’errore scusabile, considerato che il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha affermato che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede una procura speciale, contenente elementi sufficienti a individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria adita e la controversia. La procura generica può beneficiare dell’eccezione relativa all’apposizione in calce o a margine del ricorso quando esiste un contesto documentale unitario che consenta di riferirla con certezza alla specifica controversia. Tale eccezione, però, non opera quando la procura è redatta su supporto cartaceo separato e viene poi depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale: il mero collegamento telematico dei documenti non dimostra né la consapevolezza del sottoscrittore circa il contenuto dell’atto rappresentativo né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non essendo sufficiente che preceda la notificazione o il deposito. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., perché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. La mancata presenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non ha imposto l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l’assenza è stata considerata rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura che abilita il difensore a sottoscrivere il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non elimina l’esigenza che essa contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di sanare una procura speciale mancante o geneticamente invalida quando la procura è requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della rappresentanza processuale non è applicabile per sanare ex post la mancanza originaria della procura speciale richiesta per la proposizione del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto l’opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio non è necessario quando i difensori non partecipano all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 22 c.p.a.
Il processo amministrativo richiede, in via generale, il patrocinio di un difensore munito dei necessari poteri rappresentativi.
art. 23 c.p.a.
La difesa tecnica nel processo amministrativo giustifica l’esigenza di una procura correttamente formata e specificamente riferibile alla controversia.
art. 24 Cost.
La disciplina del contraddittorio e della procura è interpretata anche alla luce dell’esigenza di garantire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della sentenza di cui era chiesta l’ottemperanza.
art. 99 c.p.a.
Il principio enunciato dall’Adunanza plenaria richiamata dal TAR è stato utilizzato come criterio vincolante per valutare la validità temporale e sostanziale della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficientemente preciso la controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è idonea quando la procura è redatta su documento separato dal ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
- La procura cartacea separata, trasmessa o depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non diventa automaticamente una procura apposta in calce al ricorso ai fini della validità sostanziale: il collegamento telematico dei documenti non supplisce alla genericità della procura né dimostra la consapevolezza del sottoscrittore circa lo specifico atto rappresentativo.
- La mancanza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 182 c.p.c.
- L’errore scusabile non è concedibile per la carenza della procura speciale quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte avrebbe potuto seguire l’opzione processuale più prudente.
- Quando la questione rilevata d’ufficio viene posta in udienza o in camera di consiglio e il difensore non vi partecipa, non è necessario concedere il termine previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l’assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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