Regolamento (UE) 2016/684
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/684 della Commissione, del 2 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/684 stabilisce i valori forfettari all’importazione per alcuni ortofrutticoli, da utilizzare per determinare il prezzo di entrata nell’ambito del regime UE applicabile ai prodotti agricoli. I valori sono fissati in allegato per specifici codici NC e per determinate origini paesi terzi. Il provvedimento si basa sulla disciplina dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e produce effetti dal giorno della pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell’allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e origine da specifici paesi terzi. I valori si utilizzano ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell’OCM agricola. Il regolamento ha applicazione immediata dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/684 della Commissione aggiorna i valori forfettari all’importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli nel mercato dell’Unione. Il provvedimento si inserisce nella disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e attua, per i prodotti interessati, le modalità di calcolo previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. I considerando precisano che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, sono stabiliti criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Oggetto del regolamento
L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del presente regolamento. In sostanza, il testo non introduce una disciplina generale nuova, ma stabilisce gli importi applicabili per il periodo di riferimento ai fini del prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli.
Contenuto dell’allegato
L’allegato elenca i valori forfettari all’importazione, espressi in EUR/100 kg, per diversi codici della nomenclatura combinata e per specifiche origini paesi terzi. Tra i codici indicati figurano:
- 0702 00 00,
- 0707 00 05,
- 0709 93 10,
- 0805 10 20,
- 0805 50 10,
- 0808 10 80.
Per ciascun codice sono riportati importi distinti in funzione del paese di origine, identificato secondo la nomenclatura dei paesi prevista dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice 'ZZ' indica 'altre origini'.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale spiega che l’entrata in vigore immediata è giustificata dal fatto che il valore forfettario all’importazione è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, con conseguente necessità di applicazione immediata.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell’articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all’importazione per taluni prodotti ortofrutticoli, secondo i criteri previsti dalla disciplina applicativa dell’OCM agricola.
Determinazione dei valori forfettari
I valori forfettari all’importazione sono calcolati giornalmente, in giorni feriali, sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento rinvia all’allegato per l’elenco dei valori applicabili ai singoli codici NC e alle rispettive origini.
Allegato con codici NC, paesi terzi e importi
L’allegato riporta i valori forfettari all’importazione espressi in EUR/100 kg per diversi prodotti, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10 e 0808 10 80, con valori differenziati in funzione del paese di origine (ad esempio IL, MA, SN, TR, AR, EG, ZA, BR, CL, CN, NZ, US) e del codice 'ZZ' per 'altre origini'.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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