Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/692

Regolamento (UE) 2016/692 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate, modificando l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. A seguito della valutazione positiva dell'EFSA su 7 sostanze precedentemente indicate come "in corso di valutazione", tali voci vengono inserite tra le sostanze già valutate e vengono eliminati i relativi richiami alle note 2 e 4. Il provvedimento ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 per aggiornare l'elenco dell'Unione di alcune sostanze aromatizzanti.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze aromatizzanti destinate all'uso negli e sugli alimenti nell'Unione europea, con effetto diretto in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare l'aggiornamento dell'elenco UE contenuto nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 per 7 sostanze aromatiche già oggetto di valutazione EFSA. Non disciplina in via generale tutti gli aromi, ma solo la riclassificazione delle sostanze indicate come in corso di valutazione verso la categoria delle sostanze già valutate; non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per determinate sostanze aromatizzanti

Il regolamento della Commissione (UE) 2016/692 interviene sull'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate per gli alimenti, aggiornando l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. La modifica discende dalla conclusione positiva dell'EFSA su un gruppo di 7 sostanze precedentemente inserite tra quelle "in corso di valutazione".

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l'elenco UE delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti, con le relative condizioni d'uso. Tale elenco può essere aggiornato mediante la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di un interessato.

Nel caso di specie, la Commissione prende atto che l'EFSA ha completato la valutazione di 7 sostanze aromatizzanti nell'ambito della valutazione FGE.21rev5, concludendo che non destano preoccupazioni per la sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati. Per questo motivo, le sostanze vengono spostate nella parte dell'elenco riservata alle sostanze già valutate, eliminando i riferimenti alle note 2 e 4 che le qualificavano come in corso di valutazione.

Modifiche all'elenco delle sostanze aromatizzanti

L'allegato del regolamento sostituisce le voci relative ai seguenti numeri FL:

  • FL 15.040: 2-acetiltiofene
  • FL 15.045: 2-butiltiofene
  • FL 15.074: 5-etiltiofen-2-carbaldeide
  • FL 15.076: 2-esiltiofene
  • FL 15.093: 2-ottiltiofene
  • FL 15.096: 2-pentiltiofene
  • FL 15.097: 2-propioniltiofene

Per ciascuna di queste voci sono riportati i pertinenti numeri di CAS e, ove presenti nell'elenco, ulteriori riferimenti identificativi; tutte le voci sono contrassegnate come valutate dall'EFSA.

Base giuridica e procedimento

La Commissione adotta il regolamento facendo leva sull'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e sull'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008. Il testo precisa che le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze aromatizzanti

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato per aggiornare l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati, nonché le relative condizioni d'uso.

Riclassificazione di 7 sostanze aromatizzanti valutate dall'EFSA

Le sostanze FL 15.040, 15.045, 15.074, 15.076, 15.093, 15.096 e 15.097 sono sostituite nell'elenco con le rispettive voci aggiornate: 2-acetiltiofene, 2-butiltiofene, 5-etiltiofen-2-carbaldeide, 2-esiltiofene, 2-ottiltiofene, 2-pentiltiofene e 2-propioniltiofene. Per tali sostanze viene indicata la valutazione EFSA e sono eliminati i richiami alle note 2 e 4, in quanto non destano preoccupazioni per la sicurezza ai livelli di assunzione alimentare stimati.

Base procedurale e motivazione tecnica

La modifica è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1334/2008, articolo 11, paragrafo 3, e del regolamento (CE) n. 1331/2008, articolo 7, paragrafo 5. La Commissione richiama la procedura uniforme di autorizzazione e la conclusione positiva dell'EFSA nella valutazione FGE.21rev5.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentariautorizzazioni e procedure ueetichettatura e composizione degli alimenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.