Regolamento (UE) 2016/1393
Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per semplificare taluni adempimenti, chiarire regole di calcolo degli aiuti e uniformare il regime sanzionatorio. Le modifiche riguardano sia i pagamenti per superficie sia quelli per animali, con specifiche regole su sovradichiarazioni, controlli preliminari, termini e modalità di deduzione delle sanzioni. Vengono inoltre aggiornate le disposizioni transitorie per coordinare l’applicazione con il passaggio ai nuovi regimi PAC e con i regolamenti di esecuzione collegati.
Modifica il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per adeguare regole del sistema integrato di gestione e controllo, calcolo degli aiuti, sanzioni amministrative e termini procedurali nei pagamenti diretti, nello sviluppo rurale e nella condizionalità.
Ambito di applicazione
Si applica agli agricoltori e beneficiari di pagamenti diretti, misure di sviluppo rurale e condizionalità nell’ambito della PAC, con particolare riferimento ai regimi di aiuto per superficie e per animale, al pagamento di base, pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, giovani agricoltori, pagamento per zone con vincoli naturali, piccoli agricoltori, inverdimento, sostegno accoppiato facoltativo e alcune misure FEASR connesse alla superficie o agli animali. Incide anche sulle regole di identificazione e registrazione degli animali, sui controlli preliminari e sui termini di presentazione/comunicazione. Si applica alle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1° gennaio 2016; i punti 15 e 16 dell’articolo 1 valgono invece dal 1° gennaio 2015. Restano salve, per talune domande del 2014 e anni precedenti e per spese di assistenza tecnica 2015, le discipline previgenti richiamate negli articoli 43 e 44 del regolamento modificato.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
Il regolamento delegato (UE) 2016/1393 interviene sul quadro applicativo del sistema integrato di gestione e controllo della PAC, con finalità di semplificazione, coordinamento e maggiore coerenza tra pagamenti diretti, sviluppo rurale e disciplina delle sanzioni. I considerando evidenziano soprattutto l’esigenza di adeguare i controlli e le sanzioni all’evoluzione del sistema informatico e delle regole sui regimi per superficie e per animale, nonché di chiarire taluni profili procedurali e transitori.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano il regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 in materia di sistema integrato di gestione e controllo, condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti e sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, allo sviluppo rurale e alla condizionalità. Il regolamento incide quindi su:
- identificazione dei diritti all’aiuto;
- determinazione delle superfici ammissibili;
- termini di presentazione e comunicazione;
- calcolo di aiuti, riduzioni e sanzioni;
- controlli e regole di ammissibilità per gli animali.
Termine di presentazione e deroghe procedurali
L’articolo 12 è riscritto per stabilire una regola uniforme di proroga: quando il termine ultimo cade in un giorno festivo, sabato o domenica, esso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo. La deroga si applica non solo alla presentazione delle domande e della documentazione giustificativa, ma anche:
- al termine di presentazione tardiva;
- al termine per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari al beneficiario;
- al termine per la comunicazione, da parte del beneficiario, delle modifiche conseguenti ai controlli preliminari.
Il regolamento precisa inoltre che, se il termine per la presentazione tardiva è già stato rinviato al primo giorno lavorativo successivo, il termine per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari slitta al secondo giorno lavorativo successivo.
Calcolo degli aiuti per superficie
In materia di superfici, il regolamento introduce un criterio espresso di adeguamento al limite o massimale individuale: se una disciplina prevede un tetto massimo per beneficiario e la superficie dichiarata lo supera, la superficie considerata viene automaticamente ricondotta al limite fissato.
Viene anche ridefinita la struttura dei gruppi di colture ai fini del sistema integrato. I gruppi comprendono ora in modo esplicito:
- superfici per l’attivazione di diritti all’aiuto o per il regime di pagamento unico per superficie;
- superfici per il pagamento ridistributivo;
- superfici per il regime dei giovani agricoltori;
- superfici per il sostegno accoppiato facoltativo;
- un gruppo distinto per ogni altro regime o misura con diverso tasso di aiuto;
- superfici classificate sotto "altri usi".
Per le indennità delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi sono decrescenti, la media degli importi va rapportata alle superfici dichiarate.
Sovradichiarazioni di superficie e sanzioni amministrative
Il nuovo articolo 19 bis disciplina in modo organico le sanzioni per sovradichiarazione delle superfici nei principali regimi di pagamento diretto e in talune misure di sviluppo rurale. Se la superficie dichiarata supera quella determinata, l’aiuto o sostegno è ricalcolato sulla superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza quando questa eccede il 3% della superficie determinata oppure 2 ettari.
La sanzione amministrativa non può comunque superare il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. Se la differenza non supera il 10% della superficie determinata e non è stata già irrogata una sanzione ai sensi del paragrafo 1, la sanzione è ridotta del 50%. Tuttavia, se nell’anno di domanda successivo viene irrogata un’altra sanzione per il medesimo regime o misura, il beneficiario deve pagare la sanzione piena e restituire l’importo che era stato ridotto.
È inoltre confermata la regola per cui, se gli importi da recuperare non sono compensati integralmente entro i tre anni civili successivi all’anno dell’accertamento, il saldo residuo è azzerato.
Inverdimento e diversificazione delle colture
L’articolo 24 è modificato per chiarire la gestione delle violazioni dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativo alla diversificazione delle colture sulla rimanente superficie a seminativo. Se la coltura principale occupa oltre il 75% della rimanente superficie a seminativo, la superficie da utilizzare per il calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta del 50% della superficie rimanente determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.
Se l’inadempienza alla diversificazione si verifica per tre anni, per gli anni successivi la sottrazione viene calcolata sull’intera superficie a seminativo determinata, sempre secondo il tasso di differenza applicabile.
Pagamenti e sanzioni per animali
Le modifiche agli articoli 30 e 31 incidono sul sistema di identificazione, registrazione e controllo degli animali dichiarati nei regimi di aiuto o nelle misure connesse agli animali.
In particolare:
- gli animali trasferiti in luoghi diversi da quelli comunicati possono essere considerati accertati se, durante il controllo in loco, risultano immediatamente localizzabili in azienda;
- i dati inesatti nel registro, nei passaporti o nella banca dati informatizzata sono trattati come inadempienze se rilevanti ai fini dell’ammissibilità; altrimenti l’animale è non accertato solo se l’inesattezza è riscontrata in almeno due controlli nell’arco di 24 mesi;
- per i regimi animali, le sanzioni sono parametrate sulla differenza tra animali dichiarati e accertati, con una soglia generale di tre animali;
- se la percentuale di scostamento supera il 20%, non è concesso alcun aiuto o sostegno; se supera il 50%, oltre al diniego del pagamento è prevista una sanzione supplementare pari all’importo corrispondente alla differenza tra dichiarato e accertato;
- per specie diverse da quelle specificamente richiamate, gli Stati membri possono fissare una soglia diversa da tre animali, purché equivalente nella sostanza, tenendo conto delle unità di bestiame e/o dell’importo dell’aiuto;
- quando il calcolo del sostegno dipende dai giorni di presenza in azienda, anche la sanzione va calcolata tenendo conto di tali giorni;
- per il sistema senza onere di domanda, gli animali potenzialmente ammissibili ma non correttamente identificati o registrati sono trattati come animali con inadempienze.
L’articolo 34 è inoltre adattato per estendere le regole sugli errori e omissioni nei dati della banca dati informatizzata agli animali delle specie ovina e caprina.
Regime transitorio e applicazione temporale
Il regolamento chiarisce la continuità con le discipline precedenti. Gli articoli 43 e 44 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 sono modificati per precisare che i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 continuano ad applicarsi:
- alle domande di pagamento e di sostegno relative al 2014 e agli anni precedenti;
- alle domande di pagamento relative al 2015 presentate per le spese di assistenza tecnica di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
L’articolo 44 chiarisce che le nuove regole si applicano alle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1° gennaio 2015, mentre il nuovo regolamento 2016/1393 si applica, in via generale, alle domande riferite ad anni o periodi che iniziano dal 1° gennaio 2016. I punti 15 e 16 dell’articolo 1 hanno efficacia anticipata dal 1° gennaio 2015.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento del sistema di identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto
Sopprime l’obbligo di tracciare nel registro elettronico la data dell’ultima attivazione dei diritti all’aiuto e chiarisce che il registro deve contenere tutte le informazioni necessarie per alimentare la riserva nazionale o regionale ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Chiarimento sulla determinazione delle superfici ammissibili
Riformula l’articolo 9, paragrafo 3, precisando, per le parcelle con elementi caratteristici del paesaggio e alberi, il riferimento agli "ettari ammissibili" e confermando il criterio della densità massima di alberi per ettaro ammissibile.
Deroga ai termini di presentazione e comunicazione
Sostituisce l’articolo 12: se il termine cade in un giorno festivo, sabato o domenica, esso slitta al primo giorno lavorativo successivo. La regola vale per presentazione di domande e documenti, termini di presentazione tardiva, comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e comunicazione delle modifiche da parte del beneficiario. Se il termine per la presentazione tardiva è già slittato, quello per la comunicazione dei controlli preliminari slitta al secondo giorno lavorativo successivo.
Limite o massimale individuale
Introduce l’articolo 15 bis: quando un regime o una misura prevede un limite o massimale individuale e il dichiarato supera tale soglia, la superficie o il numero di animali è adeguato al limite fissato per il beneficiario.
Gruppi di colture e indennità con importi decrescenti
Riscrive l’articolo 17 definendo i gruppi di colture per pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo, altri regimi a tassi diversi e "altri usi". Per le indennità delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, se gli importi sono decrescenti, va presa in considerazione la media degli importi rispetto alle superfici dichiarate.
Deducibilità delle sanzioni e azzeramento del residuo
Aggiorna gli articoli 19, 21, 28 e 35 prevedendo che, se l’importo di sanzioni, revoche o pagamenti indebiti non può essere recuperato integralmente entro i tre anni civili successivi all’anno dell’accertamento, il saldo residuo è azzerato, in coerenza con l’articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
Sanzioni per sovradichiarazione delle superfici
Introduce l’articolo 19 bis per i regimi di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché per le misure degli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se la superficie dichiarata supera quella determinata, l’aiuto o sostegno è calcolato sulla superficie determinata ridotta di 1,5 volte la differenza, quando questa supera il 3% della superficie determinata o 2 ettari; la sanzione non può oltrepassare il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. Se la differenza non supera il 10%, la sanzione è ridotta del 50% in assenza di precedenti sanzioni per lo stesso regime/ misura; in caso di nuova sanzione nell’anno successivo, il beneficiario paga l’intera sanzione e restituisce l’importo ridotto in precedenza.
Pagamento di inverdimento e diversificazione delle colture
Integra l’articolo 24 con una regola specifica per l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013: quando la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo supera il 75%, la superficie ai fini del pagamento di inverdimento è ridotta del 50% della superficie rimanente determinata moltiplicato per il tasso di differenza. Dopo tre anni di inadempienza alla diversificazione, la riduzione per gli anni successivi si applica sull’intera superficie a seminativo determinata.
Regime sanzionatorio per animali: identificazione, registrazione e controlli
Modifica gli articoli 30, 31 e 34 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno connesse agli animali. Gli animali trasferiti in luoghi diversi da quelli comunicati possono considerarsi accertati se, durante il controllo in loco, sono immediatamente localizzati in azienda. Dati inesatti nel registro, nei passaporti o nella banca dati informatizzata sono trattati come inadempienze se rilevanti ai fini dell’ammissibilità; negli altri casi l’animale è non accertato solo dopo due controlli entro 24 mesi. Per i regimi animali, le sanzioni sono graduate in funzione della differenza tra animali dichiarati e accertati, con soglia di tre animali e correttivi percentuali; in caso di percentuali elevate sono previste la perdita totale dell’aiuto e una sanzione supplementare. Se il calcolo del sostegno dipende dai giorni di presenza in azienda, anche la sanzione si calcola sui giorni. Gli errori e omissioni nella banca dati informatizzata commessi dopo la domanda sono disciplinati dall’articolo 15.
Estensione alle specie ovine e caprine
Estende l’articolo 34 alle specie ovine e caprine, coerentemente con il sistema di identificazione e registrazione previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004.
Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo
Chiarisce agli articoli 43 e 44 che i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 continuano ad applicarsi per le domande di pagamento presentate per il 2014 e gli anni precedenti, nonché per le domande di pagamento 2015 relative all’assistenza tecnica di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005. L’applicazione differita del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 riguarda anche le domande di sostegno; per le domande riferite ad anni o periodi che iniziano dal 1° gennaio 2015 si applicano le regole chiarite dall’articolo 44.
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