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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1226

Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva

Normativa europea32016R1226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013, che elenca le menzioni riservate facoltative utilizzabili in etichettatura per talune categorie di prodotti agricoli. La modifica è adottata in seguito all’aggiornamento, da parte del Consiglio oleicolo internazionale, del metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini, con riflessi sulla terminologia facoltativa riferita all’olio di oliva. Il testo sostitutivo dell’allegato riporta le menzioni facoltative per carni di pollame, uova e olio di oliva, con particolare aggiornamento delle indicazioni relative a quest’ultimo. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 per aggiornare le menzioni riservate facoltative, in particolare per l'olio di oliva.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori e agli Stati membri nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, limitatamente alle menzioni riservate facoltative elencate nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013. La modifica riguarda in particolare la categoria "olio di oliva" (codice NC 1509), ma il testo sostitutivo dell'allegato riporta anche le menzioni facoltative per carni di pollame (codici NC 0207 e NC 0210) e uova (codice NC 0407). È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva

Il regolamento delegato aggiorna il sistema delle menzioni riservate facoltative previsto dall'organizzazione comune dei mercati agricoli, intervenendo sull'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013. La finalità è adeguare la terminologia di etichettatura, in particolare per l'olio di oliva, in coerenza con l'evoluzione dei metodi di valutazione organolettica approvati in ambito Consiglio oleicolo internazionale.

Contesto e motivazione dell'intervento

Il considerando richiama il regolamento (CEE) n. 2568/91, che disciplina le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e di sansa di oliva e i relativi metodi di valutazione. Tali metodi e valori limite sono periodicamente aggiornati sulla base del parere degli esperti chimici e dell'attività svolta presso il Consiglio oleicolo internazionale. In particolare, il 26 novembre 2015 il COI ha approvato un nuovo metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini, con conseguente necessità di modificare la terminologia facoltativa utilizzabile in etichettatura.

Ambito della modifica normativa

Il regolamento interviene esclusivamente sull'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013, che contiene l'elenco delle menzioni riservate facoltative per alcune categorie di prodotti agricoli. Il testo sostitutivo riguarda:

  • carni di pollame (codici NC 0207 e NC 0210);
  • uova (codice NC 0407);
  • olio di oliva (codice NC 1509).

Menzioni facoltative per l'olio di oliva

Per la categoria "Olio di oliva" l'allegato elenca le menzioni riservate facoltative che possono essere impiegate a fini di etichettatura. Tra queste figurano:

  • "prima spremitura a freddo";
  • "estratto a freddo";
  • "acidità";
  • "piccante";
  • "fruttato: maturo o verde";
  • "amaro";
  • "intenso";
  • "medio";
  • "leggero";
  • "ben equilibrato";
  • "olio dolce".

La modifica riflette l'aggiornamento terminologico collegato al nuovo metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini, incidendo quindi sulla descrizione commerciale del prodotto e sulle informazioni rese al consumatore.

Menzioni facoltative per pollame e uova

Il nuovo allegato non si limita all'olio di oliva, ma riproduce anche le menzioni facoltative per altre categorie. Per le carni di pollame sono previste indicazioni come:

  • "alimentato con il … % di …";
  • "oche alimentate con avena";
  • "estensivo al coperto";
  • "all'aperto";
  • "rurale all'aperto";
  • "rurale in libertà";
  • "età alla macellazione";
  • "durata del periodo d'ingrasso".

Per le uova sono previste, tra le altre, le menzioni:

  • "fresche";
  • "extra o extra fresche";
  • indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È altresì previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento delegato. La modifica incide sulle menzioni riservate facoltative utilizzabili per specifiche categorie di prodotti agricoli.

Menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva

Nell'allegato sono elencate, per la categoria "Olio di oliva" (codice NC 1509), le menzioni facoltative: "prima spremitura a freddo", "estratto a freddo", "acidità", "piccante", "fruttato: maturo o verde", "amaro", "intenso", "medio", "leggero", "ben equilibrato" e "olio dolce". L'aggiornamento si collega al nuovo metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini approvato dal COI il 26 novembre 2015.

Altre categorie interessate dall'allegato

Il testo sostitutivo dell'allegato IX mantiene anche le menzioni riservate facoltative per "Carni di pollame" (codici NC 0207 e NC 0210), tra cui indicazioni relative all'alimentazione, alle condizioni di allevamento, all'età alla macellazione e alla durata dell'ingrasso, e per "Uova" (codice NC 0407), tra cui "fresche", "extra o extra fresche" e l'indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatietichettatura alimentareolio di olivadiritto alimentare

Testo integrale

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