Sentenza del 13/05/2016 n. 9833 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della cartella emessa dopo il diniego del condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002, a seguito del mancato o incompleto pagamento delle rate. I giudici di merito avevano ritenuto che l'omesso versamento delle rate non facesse venir meno il condono, consentendo soltanto il recupero delle somme residue. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che, per l'art. 9-bis, il condono si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo degli importi dovuti. Quanto all'IVA, la Corte ha inoltre rilevato l'incompatibilità della rinuncia alle sanzioni prevista dal condono con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché non era parte del giudizio d'appello e non aveva legittimazione passiva; ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona solo con l'integrale pagamento nei termini, non essendo applicabili analogicamente le disposizioni di altre forme di condono che conservano i benefici in caso di pagamento incompleto. Per l'IVA ha disapplicato la norma interna incompatibile con il diritto UE. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
qualora il contribuente non abbia adempiuto ovvero non adempia al pagamento anche di una sola rata la definizione non si perfeziona
Il beneficio richiede il pagamento integrale e tempestivo degli importi dovuti. Il mancato pagamento anche di una sola rata impedisce il perfezionamento del condono e non comporta soltanto il recupero coattivo del residuo.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16
Le disposizioni che prevedono la conservazione degli effetti del condono anche in caso di pagamento incompleto non sono applicabili analogicamente all'art. 9-bis, poiché le diverse forme di definizione agevolata hanno disciplina autonoma e di stretta interpretazione.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 72
L'Agenzia delle Entrate è succeduta al Ministero delle Finanze nei rapporti giuridici relativi alle funzioni fiscali ed è il soggetto legittimato a stare in giudizio quando il Ministero non abbia partecipato al grado precedente. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza necessità di mandato speciale o procura alle liti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
La necessità dell'autorizzazione per l'appello non opera più nei confronti delle Agenzie fiscali dopo l'istituzione delle agenzie e il trasferimento a esse delle funzioni e dei rapporti giuridici del Ministero.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Il diritto UE impedisce rinunce generali o indiscriminate dello Stato all'accertamento o alla riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni, poiché tali rinunce compromettono il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Le norme sui condoni fiscali sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non si possono estendere a una specifica forma di condono le regole previste per altre definizioni agevolate.
- Quando la legge subordina espressamente il perfezionamento del condono al pagamento integrale e tempestivo, il versamento parziale non conserva il beneficio, ma determina l'inefficacia della definizione.
- Nel contenzioso tributario occorre individuare correttamente l'ente legittimato: se il Ministero non ha partecipato al grado precedente e la controversia riguarda l'Agenzia delle Entrate, il ricorso contro il Ministero è inammissibile.
- Le agevolazioni che comportano una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA o delle relative sanzioni possono essere disapplicate dal giudice nazionale se incompatibili con il diritto dell'Unione europea, anche d'ufficio e in Cassazione.
- Il trattamento dell'IVA può differire da quello delle imposte dirette: per l'IVA prevalgono i vincoli derivanti dal diritto UE, mentre per le imposte dirette si applicano le condizioni specifiche previste dalla legge nazionale sul condono.
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