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Ordinanza

Ordinanza n. 240/2026 - Latina, Sezione 1

per - quanto al ricorso introduttivo: A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) del decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante revoca della licenza rilasciata con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluse: la nota della Questura di Frosinone prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; la nota della Prefettura di Frosinone prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca; la nota della Questura di Frosinone cat. -OMISSIS- del-OMISSIS-; il verbale di ritiro della licenza del -OMISSIS-; B) l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., denegato con note della Prefettura di Frosinone prot. nn. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS-; - quanto ai motivi aggiunti, l’annullamento, oltre che degli atti già gravati, anche: 3) della nota della Questura di Frosinone prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-; 4) della nota della Questura di Frosinone prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; 5) della nota della Questura di Frosinone prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza, connessi atti istruttori e dinieghi di accesso ai documenti amministrativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società, ha impugnato il decreto della Prefettura di Frosinone recante la revoca della licenza precedentemente rilasciata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati gravati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui le note della Questura, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e il verbale di ritiro della licenza. Con il ricorso introduttivo è stata inoltre proposta domanda di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 116 c.p.a., in relazione a due dinieghi prefettizi. Con motivi aggiunti sono state impugnate ulteriori note della Questura. Nella fase cautelare il ricorrente non ha ottenuto la sospensione degli atti, poiché il Collegio ha ritenuto, in sede di prima delibazione, non evidente il fumus boni iuris: appariva infatti accertata una prolungata violazione dell’obbligo di comunicare al prefetto l’elenco del personale previsto dall’art. 259 r.d. 635/1940, violazione che aveva inoltre fatto emergere l’impiego di soggetti privi degli imprescindibili requisiti di moralità.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. La decisione si fonda sulla carenza di un evidente fumus boni iuris, poiché, secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, risultava accertata la prolungata violazione dell’obbligo di comunicazione al prefetto dell’elenco del personale imposto dall’art. 259 r.d. 6 maggio 1940, n. 635. Tale violazione aveva anche disvelato l’impiego di soggetti controindicati per mancanza degli imprescindibili requisiti di moralità. Il Collegio non ha quindi ravvisato i presupposti per accordare la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento né quello della domanda di accesso.

Norme richiamate

  • art. 259 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    obbligo di comunicazione al prefetto dell’elenco del personale

    La prolungata violazione dell’obbligo di comunicazione, unitamente all’impiego di soggetti privi dei requisiti di moralità, è stata ritenuta sufficiente, in sede di prima delibazione cautelare, a escludere un evidente fumus boni iuris della domanda di sospensione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda e della valutazione cautelare incidentale.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di accesso ai documenti amministrativi; l’ordinanza non decide nel merito tale domanda.

  • artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamati quale base per l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 reg. (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando la prima delibazione degli atti evidenzi la carenza di un fumus boni iuris immediatamente apprezzabile.
  • La prolungata violazione dell’obbligo, previsto dalla disciplina di pubblica sicurezza, di comunicare al prefetto l’elenco del personale impiegato può assumere rilievo decisivo nella valutazione cautelare della legittimità della revoca della licenza.
  • L’accertamento dell’impiego di soggetti privi degli imprescindibili requisiti di moralità rafforza, nella fase cautelare, la valutazione negativa sul fumus boni iuris della domanda proposta contro la revoca di una licenza di pubblica sicurezza.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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