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Sentenza

Sentenza del 07/01/2015 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Cartella di Pagamento ex art. 36bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72 - Mancato riconoscimento credito IVA - Credito derivante da fusione per incorporazione di altre due società.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, con la quale l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto un credito IVA derivante dalla fusione per incorporazione di due società. Secondo il contribuente, il controllo non riguardava un errore immediatamente rilevabile dai dati dichiarati, ma richiedeva una verifica sostanziale circa l’esistenza e la trasferibilità del credito. Pertanto, l’Ufficio non avrebbe potuto procedere direttamente all’iscrizione a ruolo mediante controllo automatizzato, ma avrebbe dovuto notificare un preventivo atto di accertamento, corredato da adeguata motivazione e instaurazione del contraddittorio ove previsto.

La decisione

La CTP di Benevento ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo. Ha affermato che gli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 consentono esclusivamente controlli automatizzati e meramente cartolari, limitati ai casi in cui la maggiore imposta o il minor credito risultino immediatamente e obiettivamente dalla dichiarazione. Nel caso esaminato, il disconoscimento del credito IVA derivante dalla fusione implicava una valutazione sostanziale e non un semplice riscontro dei dati dichiarati. L’Amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere con un ordinario atto di accertamento prima di negare il credito e iscrivere la somma a ruolo. La cartella è stata conseguentemente annullata.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi

    La norma può essere utilizzata per correggere errori materiali o di calcolo e per recuperare imposte risultanti direttamente dai dati dichiarati, ma non per compiere valutazioni sostanziali o disconoscere diritti e crediti che richiedano un’attività istruttoria.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione

    Il controllo automatizzato IVA è ammesso soltanto quando il risultato deriva immediatamente dalla dichiarazione e dai dati già disponibili all’Amministrazione. Non può essere impiegato per accertare, in modo sostanziale, l’inesistenza o l’illegittimità di un credito IVA derivante da operazioni societarie complesse.

  • Principi della Corte di Cassazione sui controlli automatizzati

    Gli artt. 36-bis e 54-bis sono applicabili esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge

    Le procedure automatizzate sono strumenti eccezionali e non possono essere applicate analogicamente. Se la pretesa fiscale richiede interpretazioni giuridiche, verifiche documentali o valutazioni non desumibili ictu oculi dalla dichiarazione, è necessario un ordinario procedimento di accertamento.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato della dichiarazione è legittimo quando l’errore emerge direttamente dai dati dichiarati o da semplici calcoli aritmetici; non è invece sufficiente quando l’Amministrazione deve valutare la spettanza sostanziale di un credito.
  • Il disconoscimento di un credito fiscale derivante da una fusione, successione o altra operazione societaria complessa normalmente richiede un’attività istruttoria e un atto di accertamento adeguatamente motivato.
  • L’Amministrazione non può trasformare il controllo cartolare in un accertamento sostanziale mediante una semplice iscrizione a ruolo, soprattutto quando il contribuente ha indicato il credito nella dichiarazione.
  • In situazioni analoghe, occorre distinguere tra correzione di un errore evidente e contestazione del diritto al credito: nel primo caso può bastare il controllo automatizzato, nel secondo è generalmente necessario un procedimento di accertamento ordinario.
  • La violazione dei limiti degli artt. 36-bis e 54-bis può comportare l’illegittimità della cartella, perché il contribuente viene privato delle garanzie proprie dell’accertamento e della possibilità di contestare preventivamente la pretesa fiscale.

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