Ordinanza n. 646/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del Piano Educativo Individualizzato, di cui non si conosce la data di approvazione finale, trasmesso ai ricorrenti in data 28.11.2025, relativo all’istituto comprensivo statale -OMISSIS- per l’anno scolastico 2025/2026 nella parte in cui ha illegittimamente riconosciuto all'alunno -OMISSIS- solo 22 ore settimanali di copertura del docente di sostegno, non adeguate alla sua patologia e non idonee a garantire il prescritto rapporto 1:1, pari a 35 ore settimanali, del verbale del GLO qualora esistente, mai conosciuto, ed ogni altro, se e per quanto occorra, degli eventuali provvedimenti (di estremi e contenuto ignoti ai ricorrenti) con i quali il Ministero dell’Istruzione l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale competente hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico all'alunno; di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto dai ricorrenti; NONCHE' per l’accertamento e la declaratoria del diritto del minore -OMISSIS-, per l’anno in corso, ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione del sostegno scolastico per un numero di ore adeguato alle concrete esigenze dovute alla sua patologia, ovvero il massimo previsto per legge: rapporto 1:1 pari a 35 ore settimanali e relativa condanna dell’amministrazione scolastica ad attribuire l’insegnante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2025/2026 e atti connessi, nella parte in cui assegnano al minore 22 ore settimanali di sostegno anziché un numero adeguato alle sue esigenze
Esito
Favorevole al ricorrente (rappresentanti del minore)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico con disabilità intellettiva e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequenta la quarta classe della scuola primaria per 35 ore settimanali. I ricorrenti hanno contestato il PEI e gli eventuali atti presupposti o connessi nella parte in cui hanno previsto soltanto 22 ore settimanali di insegnamento di sostegno, ritenute insufficienti rispetto alla patologia, alla grave situazione complessiva e alla ridotta autonomia didattica del minore. È stato dedotto, in particolare, il difetto di motivazione della determinazione, nonché la sua inadeguatezza rispetto alle concrete esigenze di integrazione scolastica. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto del minore a un numero di ore adeguato, anche pari al rapporto 1:1 per 35 ore settimanali, con conseguente assegnazione dell’insegnante di sostegno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris, poiché l’Amministrazione ha assegnato 22 ore di sostegno senza fornire alcuna motivazione, nonostante la gravità della situazione del minore e la sua autonomia didattica estremamente ridotta, elementi confermati anche dalla relazione depositata dall’Amministrazione. Ha ravvisato altresì il periculum in mora, in ragione degli interessi superiori coinvolti e del pregiudizio evidente alla frequenza e all’integrazione scolastica derivante dall’insufficienza delle ore assegnate. Ha quindi sospeso gli atti impugnati ai fini del riesame, disponendo la previa integrazione del PEI 2025/2026 e la conseguente assegnazione di un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla piena integrazione scolastica del minore, senza predeterminare cautelarmente il numero esatto di ore. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di gennaio 2027, con data da comunicarsi successivamente.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La certificazione della situazione di gravità del minore costituisce elemento rilevante nella valutazione delle concrete esigenze di sostegno scolastico.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha sospeso gli atti impugnati ai fini del riesame.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, unitamente alle altre norme sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute e per giustificare l’oscuramento disposto.
Massime di principio
- L’assegnazione di un numero ridotto di ore di sostegno scolastico a un minore con disabilità grave deve essere sorretta da una motivazione specifica, coerente con la situazione clinica, il grado di autonomia didattica e le concrete esigenze di integrazione scolastica; l’assenza di motivazione integra, in sede cautelare, un elemento idoneo a fondare il fumus boni iuris.
- Quando la riduzione delle ore di sostegno incide concretamente sulla frequenza e sulla piena integrazione scolastica di un minore con disabilità, il pregiudizio derivante dall’insufficienza dell’assistenza può integrare il periculum in mora, avuto riguardo alla natura superiore degli interessi coinvolti.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere gli atti di determinazione delle ore di sostegno ai fini del riesame, demandando all’Amministrazione la previa integrazione del PEI e la rinnovata individuazione del numero di ore necessarie, senza necessariamente riconoscere in via definitiva il rapporto 1:1 richiesto.
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