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Sentenza

Sentenza n. 1795/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro n. 462/2023, pubblicata in data 06.12.2023, anche nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva dell’Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202501099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 462/2023 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per euro 500 annui per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 462/2023 del 6 dicembre 2023, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi, e aveva condannato il Ministero a renderla disponibile secondo i vincoli di legge. L'Amministrazione aveva eseguito la sentenza soltanto quanto alle spese liquidate in favore del procuratore antistatario, senza dimostrare la corresponsione di quanto dovuto per la Carta docente e i relativi accessori. Il ricorrente ha chiesto le misure necessarie a dare attuazione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto e che non sussistevano ostacoli normativi: il titolo esecutivo era stato notificato all'organo competente alla liquidazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo la Carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti nel titolo. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con ulteriori 60 giorni per provvedere, anche mediante il pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato condannato a pagare ai procuratori antistatari euro 800,00, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

    Decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione, non sussiste l'ostacolo temporale previsto dalla norma alla corresponsione delle somme dovute dall'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

    In caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta può avvalersi, se necessario, del pagamento in conto sospeso previsto dalla disposizione per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Con sentenza n. 462/2023 del 6 dicembre 2023, il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro accertava e dichiarava il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici meglio specificati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi sulle somme a tale titolo dovute nei limiti previsti dall’art. 22, 36° comma della l. 23 dicembre 1994 n. 724, a decorrere dalla maturazione del diritto e fino alla corresponsione del dovuto;

    La disposizione è richiamata per delimitare rivalutazione e interessi riconosciuti dal titolo esecutivo, dovuti dalla maturazione del diritto fino al pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è stato notificato all'organo competente alla liquidazione e il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 è decorso, la persistente mancata corresponsione delle somme dovute integra un inadempimento non giustificato da ostacoli normativi.
  • Se l'Amministrazione non ha eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnarle un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine ulteriore, anche mediante il pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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