Sentenza n. 3342/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS-emessa dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, dott. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 e s.m.i., presentata dalla ricorrente in data 17 novembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi di salute ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, iscritta al primo anno di Medicina e Chirurgia presso l’Università Sapienza di Roma, ha impugnato il diniego opposto dall’Università degli Studi Napoli Federico II alla domanda di trasferimento per gravi motivi di salute. Ha dedotto, tra gli altri profili, la violazione dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938, sostenendo che la disposizione consentisse il trasferimento in presenza dei gravi motivi allegati senza necessità di una procedura comparativa; l’incompetenza del dirigente che aveva adottato il diniego, assumendo che la competenza spettasse al Rettore; la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; nonché questioni di compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione europea e con la Costituzione. La ricorrente aveva prodotto certificazione medica a sostegno dei motivi di salute.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’accesso agli anni successivi al primo nei corsi di Medicina e Chirurgia sia subordinato a una procedura comparativa pubblica tra tutte le domande, calibrata sui posti effettivamente vacanti nella coorte di riferimento e sui crediti riconoscibili dall’ateneo di destinazione. Il meccanismo risponde ai principi di trasparenza e imparzialità e non può essere sostituito da un trasferimento individuale fondato automaticamente sui gravi motivi di salute. I posti disponibili negli anni successivi al primo costituiscono una disponibilità autonoma, determinata annualmente dall’ateneo, distinta dai posti programmati per il primo anno e non collegata alla graduatoria nazionale di ammissione; l’università ricevente deve rispettare il tetto massimo dei posti fissato per i trasferimenti. Il Collegio ha ritenuto non decisiva una più recente pronuncia del Consiglio di Stato di segno divergente, qualificandola come precedente isolato e non idoneo a determinare un overruling dell’orientamento prevalente. Ha respinto anche il motivo di incompetenza: l’art. 9 r.d. n. 1269/1938 deve essere interpretato evolutivamente alla luce della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, sicché la decisione sulle istanze di trasferimento rientra nella competenza della dirigenza amministrativa e non del Rettore. È stata respinta la censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché l’amministrazione ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Sono state infine escluse le condizioni per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e per la rimessione alla Corte costituzionale, in ragione del precedente orientamento del Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate per la natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269
La disposizione, pur riferendosi letteralmente al Rettore, deve essere coordinata con l’evoluzione dell’organizzazione universitaria e non attribuisce necessariamente agli organi di governo una competenza gestionale sulle domande di trasferimento.
allegato 2, punto 13, D.M. n. 218/2020
Per l’accesso agli anni successivi al primo sono necessarie procedure per il riconoscimento dei crediti e la pubblicazione di avvisi o bandi relativi ai posti disponibili; le domande devono essere esaminate nell’ambito di una procedura comparativa pubblica.
legge 2 agosto 1999, n. 264
La disciplina dell’accesso programmato ai corsi universitari, insieme alla normativa ministeriale attuativa, incide sull’interpretazione evolutiva dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938 e impone il rispetto della programmazione degli accessi.
art. 2 l. 30 dicembre 2010, n. 240
Attribuisce al Rettore funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento, senza radicare in capo a tale organo le attività amministrative di gestione, spettanti alla dirigenza.
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Rileva quale quadro normativo della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione dirigenziale.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La violazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato per la fissazione dell’udienza di merito nell’ambito della fase cautelare.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo sintetico alle motivazioni di precedenti decisioni, utilizzato dal Collegio per recepire l’orientamento consolidato.
art. 74 c.p.a.
È stato richiamato quale base per la motivazione mediante richiamo a precedenti conformi.
art. 33 Cost.
Richiamato nel quadro dell’autonomia universitaria, senza incidere sulla distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’accesso agli anni successivi al primo nei corsi universitari a numero programmato, incluso il corso di Medicina e Chirurgia, deve avvenire mediante una procedura comparativa pubblica aperta agli interessati, fondata sui posti effettivamente disponibili e sui crediti riconoscibili dall’ateneo di destinazione.
- I gravi motivi personali o di salute dedotti per ottenere il trasferimento non determinano un diritto automatico all’iscrizione presso un altro ateneo quando l’accesso all’anno successivo è soggetto al limite dei posti disponibili e alla comparazione tra le domande.
- I posti disponibili negli anni successivi al primo costituiscono una disponibilità autonoma, accertata annualmente dall’ateneo, distinta dai posti programmati per il primo anno e non sostituibile con il riferimento alla graduatoria nazionale di ammissione.
- La disciplina risalente che attribuisce formalmente una competenza al Rettore deve essere interpretata alla luce della separazione tra indirizzo e gestione: le decisioni amministrative gestionali sulle istanze di trasferimento degli studenti spettano alla dirigenza, salvo diversa specifica previsione vigente.
- La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non comporta l’annullamento del provvedimento se l’amministrazione dimostra che, per la natura vincolata o comunque necessitata della decisione, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
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