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Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune: - della comunicazione del 23 settembre 2025 Prot. 8597-P, avente ad oggetto “Tarsia (CS) Relazione Verifica Preventiva interesse Archeologico Tarsia _43(CS) Comunicazione”; - della comunicazione del 31.3.2023 avente ad oggetto: “Tarsia (CS) Progetto Tarsia 43. Comunicazione ai sensi del punto 13.3. DM Sviluppo economico del 10.09.2010, terreno n. 7 pl. 326, 327, 328, 329”; - della comunicazione del 13.11.2025, avente ad oggetto “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “Tarsia 43”; - dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, adottato dal Consiglio Regionale con DCR n. 300 del 22.4.2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016, e pubblicato nel BURC n. 84 del 5.8.2015; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; - nonché per la condanna del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizione della Soprintendenza di eseguire dieci saggi archeologici, ciascuno di 6x6 metri, nell’area destinata all’impianto fotovoltaico denominato “Tarsia 43”, nonché le comunicazioni e gli atti presupposti, incluso l’art. 15, comma 4, lettere c) e d), del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare, gli atti con i quali la Soprintendenza, nell’ambito del procedimento relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Tarsia, ha prescritto l’esecuzione di dieci saggi archeologici delle dimensioni di 6x6 metri, in relazione al grado di rischio archeologico rilevato. Sono stati inoltre contestati gli atti di comunicazione, la disposizione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico posta a fondamento della prescrizione e gli ulteriori atti del procedimento di valutazione ambientale, con domanda di risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dando atto dell’intervenuta interlocuzione con la Soprintendenza in merito all’esecuzione dei saggi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, pur contenuta in una memoria non notificata alle altre parti, è stata ritenuta inequivoca nel dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione, a seguito delle interlocuzioni intervenute con la Soprintendenza sull’esecuzione dei saggi archeologici. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità degli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, lettera c), Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria

    “A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni.”

    La disposizione prevede, per gli impianti da fonti rinnovabili ubicati in zone non sottoposte a vincolo e mai indagate, lo svolgimento di attività di indagine archeologica preliminare da concordare con la Soprintendenza, che mantiene la direzione scientifica.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della rilevanza della dichiarazione di rinuncia e della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente manifesta in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione, anche in relazione a interlocuzioni o sopravvenienze concernenti l’oggetto della controversia.
  • La dichiarazione di rinuncia contenuta in una memoria non notificata alle altre parti può comunque dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, se il suo contenuto è inequivoco e il giudice la valuta ai fini della definizione in rito.
  • Per gli impianti da fonti rinnovabili realizzati in aree non sottoposte a vincolo e mai indagate, le attività di indagine archeologica preliminare devono essere concordate con la Soprintendenza, cui spetta la direzione scientifica delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliArcheologia e vincoli archeologiciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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