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Sentenza

Sentenza del 15/01/2020 n. 545 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia tributaria relativa ad avvisi di accertamento per IRPEF e addizionali per gli anni 2005-2007, scaturiti da verifica della Guardia di Finanza a seguito di acquisizione dalla Francia di una lista di titolari di depositi presso HSBC in Svizzera. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in appello dalla CTR che riteneva applicabile retroattivamente (ovvero non esclusa) la disciplina introdotta dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2; l'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione denunciando (i) omissione di pronuncia da parte della CTR sull'eccezione di inammissibilità per novità formulata dall'Amministrazione in controdeduzioni e (ii) errata applicazione della norma sul profilo della retroattività/efficacia temporale della norma fiscale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo fondato il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.: la CTR non ha pronunciato né riferito l'eccezione di inammissibilità per novità sollevata dall'Amministrazione in appello. Per tale motivo la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia-Romagna in diversa composizione. Il secondo motivo è stato assorbito: la Corte di Cassazione non ha deciso nel merito sulla questione della retroattività della norma fiscale (D.L. n.78/2009, art.12, comma 2), rimandando la valutazione al giudice di rinvio. La Corte ha altresì demandato alla Commissione tributaria regionale la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 12, comma 2 (convertito L. 3 agosto 2009, n. 102)

    La CTR aveva ritenuto la norma di carattere sostanziale e quindi applicabile retroattivamente agli anni 2005-2007; la Cassazione non ha esaminato il merito della questione, avendo cassato per omessa pronuncia procedurale e rinviato la decisione al giudice di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ricorda che l'omessa pronuncia su un'eccezione può essere dedotta in Cassazione se l'eccezione è stata formulata inequivocabilmente e se è stata riprodotta nel ricorso per cassazione nei termini esatti. Nel caso di specie tali condizioni sussistevano e l'omessa pronuncia ha giustificato la cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Norma processuale tributaria richiamata tra le ragioni di censura della decisione impugnata (nella doglianza sulla pronuncia omessa); la Cassazione ha valutato il vizio ai sensi dell'art. 112 c.p.c. con riferimento anche alle norme del processo tributario.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3

    Riferita dall'Amministrazione nel secondo motivo in relazione ai principi di certezza e non retroattività, ma la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul merito della questione di retroattività della norma fiscale essendo intervenuta la cassazione per vizio procedurale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione invocate dall'Agenzia (vizio di motivazione/errata applicazione di norme e omessa pronuncia); la Corte ha ritenuto fondato il motivo di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. richiamando i presupposti di ammissibilità del gravame in Cassazione.

  • D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4 (convertito L. 4 agosto 1990, n. 227)

    Norma che impone obblighi di monitoraggio fiscale sulle movimentazioni all'estero; è la base normativa riferita all'obbligo di monitoraggio da cui l'Ufficio ha tratto accertamenti sulla base delle informazioni acquisite.

  • Direttiva n. 77/799/CEE (19 dicembre 1977) e Convenzione Italia - Francia 5 ottobre 1989

    Strumenti internazionali che hanno consentito l'acquisizione, da parte dell'amministrazione fiscale francese, della lista di titolari presso HSBC in Svizzera; tali elementi hanno dato origine alla verifica italiana.

Massime di principio

  • Se una parte introduce per la prima volta in appello una nuova censura (novità), l'altra parte può eccepirne l'inammissibilità per novità; il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente su tale eccezione: l'omessa pronuncia configura vizio deducibile in Cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • In Cassazione l'omessa pronuncia è rimediabile se l'eccezione era formulata inequivocabilmente e se nel ricorso per cassazione è stata riportata testualmente con l'indicazione dell'atto in cui fu proposta (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione).
  • La questione della retroattività di una norma fiscale (se sia di carattere sostanziale o processuale) è decisiva per la sua efficacia temporale: tale valutazione è di merito e va compiuta dal giudice del rinvio; una cassazione per motivi procedurali non risolve automaticamente la questione sostanziale.
  • Quando l'accertamento si fonda su informazioni ricevute da amministrazioni estere (scambio di informazioni o convenzioni), l'origine e la validità probatoria delle informazioni possono essere oggetto di contestazione e devono essere esaminate dal giudice di merito.
  • Per l'Amministrazione fiscale è importante, quando solleva eccezioni procedurali in appello, documentarle chiaramente nel fascicolo e nelle controdeduzioni, poiché la mancata decisione su tali eccezioni può determinare l'annullamento della sentenza di appello in sede di legittimità.

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