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Sentenza

Sentenza n. 212/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 6/2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per l’importo di € 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero a mettere a sua disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza il 22 gennaio 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito complessivo di € 1.000,00 oltre agli interessi legali e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo provata l’esistenza del giudicato, la sua notificazione al Ministero, la scadenza del termine di centoventi giorni e l’assenza di adempimento, nonché non contestata l’inottemperanza per la mancata costituzione dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Piacenza, compiendo gli adempimenti in essa prescritti, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha respinto la richiesta di interessi legali, perché la sentenza da eseguire non disponeva in merito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o modificare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e da concludersi entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e, al comma 3, della specifica azione di condanna al pagamento di somme per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente di ordinare all’amministrazione l’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, anche mediante nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso ha consentito l’esperimento del giudizio di ottemperanza.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, richiamate nella domanda esecutiva, mentre il giudice ha ordinato l’esecuzione nei limiti del contenuto della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare a un’amministrazione l’esecuzione di un giudicato formato su una sentenza del giudice ordinario quando siano documentati il passaggio in giudicato, la notificazione del provvedimento, il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento e l’inottemperanza dell’amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi a dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo, ampliarlo o modificarlo riconoscendo obblighi non contemplati nella sentenza da eseguire.
  • La richiesta di interessi o rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato richiede la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; essa non può essere utilmente proposta come mera richiesta di esecuzione di un giudicato che non contenga alcuna statuizione al riguardo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e a una successiva richiesta dell’interessato.
  • Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente all’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non spetta un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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