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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 15 - Corte Costituzionale

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni -Determinazione dell'imposta e tariffe - Ricorso della Commissione Tributaria di Pescara - art. 1, comma 739 Legge n. 208/2015-introduzione di un doppio regime impositivo tra i Comuni ai fini della determinazione dell'imposta - Esclusione - Infondatezza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguardava la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015, che ha interpretato l'abrogazione della facoltà comunale di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità. Il giudice rimettente riteneva che la norma avesse creato un doppio regime impositivo, consentendo solo ai Comuni che avevano già deliberato le maggiorazioni prima del 26 giugno 2012 di continuare ad applicarle. Da ciò sarebbero derivate disparità tra Comuni e contribuenti, nonché violazioni dei principi di uguaglianza, capacità contributiva, legalità tributaria, buon andamento, autonomia finanziaria degli enti locali e separazione tra funzione legislativa e giudiziaria.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la censura riferita all'art. 114 Cost., perché priva di adeguata motivazione. Ha invece dichiarato non fondate tutte le altre questioni. La Corte ha chiarito che il comma 739 ha natura interpretativa e si limita a salvaguardare le maggiorazioni legittimamente deliberate entro il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012. La norma non autorizza però la conferma o la proroga, esplicita o tacita, delle maggiorazioni negli anni successivi al 2012, poiché il potere di disporle era stato abrogato. Pertanto non è stato creato alcun doppio regime permanente, né una sanatoria delle delibere successive al 2012, né un'interferenza con i giudizi pendenti.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 739, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    L'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012.

    La disposizione è un'interpretazione autentica: salva le maggiorazioni già deliberate entro il 26 giugno 2012, ma non consente di crearle, confermarle o prorogarle dopo tale data.

  • Art. 11, comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, legge n. 488/1999

    Facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità fino al cinquanta per cento.

    La norma attribuiva ai Comuni il potere di applicare una maggiorazione delle tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità.

  • Art. 23, commi 7 e 11, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge n. 134/2012

    Abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    Dal 26 giugno 2012 è venuta meno la facoltà dei Comuni di deliberare nuove maggiorazioni; i procedimenti già avviati dovevano essere definiti secondo la disciplina previgente.

  • Art. 3, comma 5, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

    Prevede l'ultrattività delle tariffe comunali: in mancanza di una nuova deliberazione, le tariffe precedenti possono essere prorogate, ma non oltre i limiti del potere impositivo previsto dalla legislazione vigente.

  • Art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296

    In caso di mancata approvazione entro il termine previsto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

    Il principio generale di proroga delle tariffe locali non permette di mantenere maggiorazioni fondate su una norma attributiva del potere ormai abrogata.

  • Articoli 3, 23, 53, 97, 102, 114, 117, sesto comma, e 119 della Costituzione

    La Corte ha escluso che la norma interpretativa violi uguaglianza, legalità tributaria, capacità contributiva, buon andamento, separazione dei poteri, autonomia normativa e autonomia finanziaria degli enti locali. La questione riferita all'art. 114 Cost. è stata dichiarata inammissibile per carenza di motivazione.

Massime di principio

  • Quando una norma successiva interpreta una disposizione abrogatrice, occorre distinguere tra maggiorazioni già validamente deliberate prima dell'abrogazione e maggiorazioni deliberate o confermate dopo: le prime possono essere salvaguardate, le seconde non sono automaticamente legittime.
  • Il principio di ultrattività o proroga delle tariffe consente di mantenere una tariffa solo se il relativo potere impositivo è ancora previsto dalla legge; non può mantenere indefinitamente una maggiorazione basata su una norma abrogata.
  • Una norma di interpretazione autentica non crea necessariamente un nuovo regime tributario: può limitarsi a scegliere uno dei significati ragionevolmente ricavabili dalla disciplina precedente.
  • Per verificare la legittimità dell'imposta richiesta occorre esaminare la data della delibera comunale originaria, la sua validità per l'anno d'imposta e l'esistenza, nell'anno considerato, di una norma statale che autorizzasse la maggiorazione.
  • La sentenza non legittima aumenti o conferme tacite adottati dopo il 26 giugno 2012; tali atti possono essere contestati se privi di una base legislativa autonoma.

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